Il Tribunale per i Minorenni è
un organo giudiziario ordinario, specializzato a composizione mista, formato
cioè da giudici professionali (detti anche "giudici togati")
e da giudici onorari, che sono degli esperti nominati dal Consiglio Superiore
della magistratura per un periodo di tre anni rinnovabile.
Sono presenti attualmente le seguenti professionalita': psicologi, neuropsichiatri
infantili, assistenti sociali, psicoterapeuti, educatori.
Il Tribunale giudica con collegi composti da quattro
giudici: un presidente, un giudice, un giudice onorario donna ed un giudice
onorario uomo. Ciascuno di questi quattro giudici dispone di un voto,
e il voto dei giudici onorari ha lo stesso peso di quello del giudice
togato e del presidente:
Le decisioni sono sempre collegiali ed impugnabili innanzi alla Sezione
per i minorenni della Corte d'Appello.
La composizione del Tribunale per i minorenni nell'udienza
preliminare (GUP) è leggermente diversa. Infatti le decisioni sono
prese da tre giudici: un giudice togato e due giudici onorari (un uomo
e una donna).
I Tribunali per i minorenni non sono divisi in sezioni. Tuttavia nei tribunali
più grandi, come quello di Roma, ovvie esigenze organizzative impongono
una razionale divisione del lavoro e la creazione di una pluralità
di collegi giudicanti. Ciascuno di questi collegi è presieduto
da un giudice anziano e quando giudica è il Tribunale per i minorenni,
con piena indipendenza di giudizio.
Nello stesso edificio in cui ha sede il Tribunale si
trova anche la Procura della repubblica per i minorenni.
E' questo l'Ufficio del Pubblico Ministero, organismo diverso e distinto
dal tribunale. E' composto dal procuratore della repubblica e da sette
sostituti. Esso esercita l'azione penale nei confronti dei minorenni imputati
di reato e può chiedere provvedimenti civili a protezione dei minori.
Il Pubblico Ministero è un magistrato, ma non è un giudice.
La sua posizione è quella di parte, sia pure pubblica e qualificata.
Può quindi chiedere provvedimenti al tribunale il quale può
accogliere o respingere le sue richieste. Contro la decisione del tribunale
il Pubblico Ministero può proporre impugnazione alla corte d'appello,
così come possono farlo gli altri soggetti nei cui confronti è
preso il provvedimento. Nei procedimenti civili minorili il Pubblico Ministero
deve sempre essere sentito.
Le competenze del Tribunale per i minorenni si dividono in competenza
civile, competenza penale e competenza amministrativa.
Il settore civile riguarda interventi in materia di potestà dei
genitori sul figlio.
Il Tribunale, quando ricorrono i presupposti di legge, può limitare
la potestà dei genitori e nei casi più gravi toglierla;
può impartire prescrizioni, affidare il figlio all'uno o all'altro
genitore oppure affidarlo a parenti o a un servizio sociale. Quando un
bambino in famiglia è trascurato o maltrattato il tribunale può
disporre misure di vigilanza e di sostegno da parte dei servizi sociali,
oppure collocarlo in affidamento familiare anche contro la volontà
dei genitori, regolando i loro rapporti con lui. Quando risulta che un
bambino è abbandonato, il tribunale deve dichiararlo adottabile
e provvedere alla sua adozione. Rientrano nel settore civile anche le
adozioni internazionali, le dichiarazioni giudiziali di paternità
e maternità naturali, i procedimenti in materia di sottrazione
internazionale di minori ed altro ancora.
I procedimenti civili del tribunale per i minorenni iniziano su richiesta
di uno dei genitori o di un parente, oppure su richiesta del pubblico
ministero. In alcuni casi (es. richiesta di autorizzazione al matrimonio)
iniziano su richiesta dello stesso minore. Di norma però vale la
regola generale, secondo cui il giudice non deve procedere d'ufficio ma
solo su istanza dei soggetti legittimati a farlo. Fra questi la legge
non include i servizi sociali. Pertanto, le segnalazioni dei servizi che
pervengono al Tribunale vengono trasmesse tutte al Pubblico ministero
perché valuti se promuovere o meno il relativo procedimento.
Gli affari civili sono assegnati secondo un criterio casuale ed automatico
ai giudici togati, fatta eccezione per i procedimenti relativi alle domande
di adozione nazionale che sono assegnati, sempre secondo un criterio casuale
ed automatico, a giudici onorari.
Vi sono tre collegi civili, ai quali sono addetti un
certo numero di giudici togati ed onorari, ed un ulteriore collegio per
i procedimenti di opposizione alle dichiarazioni di adottabilità
dei minori e per il loro abbinamento a coppie disponibili all’adozione.
Il collegio civile per le adozioni e gli abbinamenti si riunisce in camera
di consiglio abbinamenti tutti i giovedì e tiene udienza collegiale
di opposizione alle dichiarazioni di adottabilità il2° e il
4° martedì del mese.
I principali procedimenti civili sono:
• Procedimenti di adozione nazionale (domande di adozione ai sensi
dell’art. 22 L. 184/83 e successive modificazioni);
• Procedimenti di adozione internazionale (domande di disponibilità
e di dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale
ex art. 29/bis L. 184/83 e succ. mod.);
• Procedimenti adozione nazionale (art. 25 L. 184/83 e succ. mod.);
• Procedimenti adozione nazionale (art. 35 L. 184/83 e succ. mod.);
• Procedimenti di volontaria giurisdizione (procedimenti relativi
alla dichiarazione di adottabilità ex artt. 8 e segg. L. 184/83
e succ. mod.; procedimenti di controllo sull’esercizio della potestà
ex artt. 330 e segg. C.c.; rapporti con gli ascendenti ex art. 317/bis
c.c.; autorizzazione al matrimonio dei minorenni e ex art. 84 c.c.; autorizzazione
all’impugnazione di riconoscimento di paternità o maternità
ex artt. 74 L. 184/83 e 264 c.c.; autorizzazione al rilascio di atti dello
stato civile per i minori adottati ed accesso alle informazioni sulla
identità dei genitori naturali ex art. 28 L. 184/83 e succ. mod.;
sottrazione internazionale di minori ex art. 7 L. 64/94 ;
• Procedimenti contenziosi: interdizione ed inabilitazione di minorenne
nell’ultimo anno prima del raggiungimento della maggiore età
ex art. 416 c.c.).
La competenza penale riguarda i casi in cui un minorenne abbia
almeno quattordici anni e sia accusato di aver commesso un reato. Inizia
allora, su richiesta del Pubblico Ministero un processo penale alquanto
diverso da quello per gli adulti. Infatti bisogna decidere non soltanto
se il ragazzo ha commesso il fatto di cui è accusato, ma anche
se aveva sufficiente discernimento per capire che stava violando la legge
penale. Occorre quindi conoscere la personalità del minore e il
suo ambiente familiare, e per questo c'è un apposito servizio sociale
che dipende dal Ministero della Giustizia. Nel processo minorile sono
previste altre particolarità. Le più importanti sono il
proscioglimento per irrilevanza del fatto (si applica ai fatti lievissimi),
il perdono giudiziale (si può dare a chi non ha mai commesso reati),
la sospensione del processo con messa alla prova (in caso di esito positivo
il reato è estinto).
Le competenze penali sono affidate, per quanto riguarda le indagini preliminari,
a giudici togati che osservano turni settimanali per la convalida dei
provvedimenti di arresto e fermo. Gli stessi presiedono i collegi delle
udienze preliminari che si tengono di regola tre volte a settimana.
Le udienze dibattimentali penali si tengono di regola due volte a settimana.
Il tribunale per i minorenni in funzione di tribunale di sorveglianza
tiene udienza di regola il primo venerdì del mese.
Le funzioni di giudice di sorveglianza sono affidate al giudice a latere
del predetto Tribunale.
Il Tribunale per i minorenni in funzione di tribunale per il riesame è
presieduto da un giudice togato e tiene udienza quando necessario, nei
termini di legge.
I principi generali del codice di procedura penale minorile sono i
seguenti:
1) art. 1 DPR 448/88: sancisce i principi di a) adeguatezza; b)
sussidiarietà. Il sistema non è autonomo e completo ma si
integra con il codice di procedura penale ordinario.
2) Garanzie difensive:
a) assistenza del difensore (artt.356 e 364 c.p.p.);
b) assistenza degli esercenti la potestà genitoriale o di altra
persona idonea indicata dal minore ed ammessa dall’Autorità
Giudiziaria;
c) assistenza dei Servizi Sociali: possono essere assenti solo se si ravvisa
un interesse del minore ovvero per inderogabili esigenze processuali.
3) l’informazione di garanzia e tutti gli altri atti per
i quali è prevista la notifica all’indagato e all’imputato,
devono essere notificati anche all’esercente la potestà genitoriale;
4) obbligo di valutare la personalità del minore (condizioni
e risorse personali, familiari ed ambientali) al fine di garantire il
suo reinserimento sociale, attraverso i Servizi o persone che conoscono
il minore o con la collaborazione di esperti, ma senza formalità.
Le relazioni possono essere utilizzate anche quando al momento del processo
l’imputato è diventato maggiorenne e fanno parte del fascicolo.
La competenza del G.I.P.:
Il G.I.P. (Giudice delle indagini preliminari) è competente per
tutti i provvedimenti diversi da quelli da assumere nel corso dell’udienza
preliminare.
Decide in Camera di Consiglio, in composizione monocratica:
a) sulle richieste del P.M. di applicazione di misure cautelari (prescrizioni,
permanenza a casa, collocamento in Comunità e custodia cautelare
in carcere)
b) sulle richieste di incidente probatorio;
c) sulle richieste del P.M. di proroga delle indagini preliminari;
d) sulle richieste del P.M. di procedere ad accompagnamento coattivo quando
si deve procedere ad interrogatori o confronti;
e) sulla richiesta del P.M. di disporre intercettazioni telefoniche o
di altre forme di telecomunicazione;
f) sulla richiesta del P.M. di acquisizione di tabulati relativi a traffico
telefonico;
g) sulle richieste di modifica e revoca di misure cautelari;
h) sulla richiesta del P.M. di Giudizio immediato.
In tutti questi casi il G.I.P. esercita la funzione di organo di controllo
sulla regolarità e tempestività delle indagini preliminari.
Decide in udienza in camera di consiglio, in composizione monocratica:
a) sulla richiesta del P.M. di convalida dell’arresto, del fermo
o dell’accompagnamento;
b) sull’incidente probatorio.
Il G.I.P. emette due tipi di provvedimenti:
1) interlocutori, che non concludono le indagini preliminari;
2) conclusivi della fase delle indagini preliminari: a) decreto di archiviazione;
b) sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dalla legge; c)
sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.
La fase delle indagini preliminari si può concludere nei seguenti
modi:
a) con la richiesta di archiviazione da parte del P.M.; se non accolta
si applica l’art. 409 c.p.p.;
b) con un procedimento speciale (giudizio direttissimo o giudizio immediato)
c) con una sentenza di non luogo a procedere o con un decreto che dispone
il giudizio.
L’udienza preliminare.
L’udienza preliminare si svolge in Camera di consiglio. E’
questo l’unico caso previsto dal DPR 448/88 in cui Collegio giudicante
è composto di tre persone:
un Giudice ordinario e due Giudici onorari, un uomo e una donna.
Il Giudice ordinario è il Presidente e non deve aver svolto alcuna
delle attività sopra descritte come G.I.P.
1) Gli atti sono quelli trasmessi dal P.M., eventualmente integrati dall’attività
difensiva, ma nessuno di essi, nel caso di imputato che non sia stato
arrestato per il reato di cui è chiamato a rispondere, è
stato assunto nel contraddittorio delle parti; conseguentemente, ai sensi
dell’art. 111 Cost, l’imputato deve prestare il consenso all’uso
degli atti trasmessi e deve, altresì, dichiarare se vuole o meno
essere sottoposto ad interrogatorio.
2) L’interrogatorio dell’imputato, anche se maggiorenne al
momento del processo, è condotto dal Presidente; anche le eventuali
domande del P.M. e del difensore sono formulate dal Presidente e le risposte
date direttamente a lui (art 31 c.p.p.m.).
3) Ove ritenuto necessario, può essere disposto l’accompagnamento
coattivo dell’imputato, anche se divenuto maggiorenne:
Allo stesso modo se ne può disporre l’allontanamento, ma
in questo caso solo se ancora minorenne.
4) Devono essere presenti al processo: a) gli esercenti la potestà
genitoriale o il tutore se l’imputato è minorenne; b) il
Servizio Sociale. Gli esercenti la potestà possono essere allontanati.
5) Gli avvisi, a pena di nullità, devono essere fatti, oltre che
all’imputato, agli esercenti la potestà, al Servizio Sociale
e alla persona offesa; in caso di assenza, gli esercenti la potestà
possono essere condannati al pagamento di una pena pecuniaria.
6) La persona offesa non può costituirsi parte civile ma può
presentare memorie, indicare prove e chiedere di essere sentita.
7) Il Collegio, ai sensi dell’art. 98 c.p., deve valutare l’imputabilità
dell’imputato.
L’Udienza preliminare termina in uno dei seguenti modi:
1. sentenza di non doversi procedere;: assoluzione nei casi e con le formule
previste dall’art. 425 c.p.p., quando si procede con giudizio abbreviato
2. sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto (art.27
c.p.p.m.) se il fatto è occasionale e di particolare tenuità;
non rimane iscrizione sul certificato penale;
3. sentenza di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale
(art. 169 c.p.) se la pena applicabile in concreto non supera i 2 anni
e se è formulabile una prognosi positiva; resta l’iscrizione
sul certificato penale fino al 21esimo anno d’età;
4. sospensione del processo e messa alla prova per la durata non superiore
a tre anni per reati per i quali è previsto l’ergastolo o
la pena della reclusione non inferiore a 12 anni; negli altri casi per
un periodo non superiore ad un anno. La messa alla prova può essere
revocata; in caso di esito positivo, il reato è estinto;
5. giudizio abbreviato; può concludersi in uno dei modi suindicati,
ovvero con una condanna a pena detentiva;
6. sanzioni sostitutive (art. 30 c.p.p.m.) se in concreto è inflitta
una pena non superiore a due anni;
7. rinvio a giudizio.
Da ultimo va segnalato che il Collegio G.U.P., ai sensi dell’art.
32 c.p.p.m. può adottare provvedimenti civili, ex art. 336 c.c.,
a tutela del minore, provvedimenti che devono essere confermati dal Collegio
civile entro 30 giorni.
Infine vi è una competenza amministrativa che si riferisce
ai minori con problemi di disadattamento e con difficoltà comportamentali.
Per questi minori il tribunale può disporre misure di sostegno
educativo. Molto spesso tale tipo di intervento si svolge secondo le regole
processuali della competenza civile.
I procedimenti rientranti nella competenza amministrativa sono disciplinati
dagli artt. 25 e 25/bis R.D.L. 20.7.1934 n. 1404 e succ. mod.
Il Tribunale per i minorenni di Roma ha una competenza territoriale che
coincide con il distretto della Corte d'appello e comprende quindi tutta
la regione Lazio.
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