Legge 17 marzo 2004
relativa al mandato di cattura europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri dell'Unione Europea
Noi, Henri, Gran Duca del Lussemburgo, Duca di Nassau,
Sentito il nostro Consiglio di Stato;
Con l'assenso della Camera dei Deputati;
Vista la decisione della Camera dei Deputati del 9 marzo 2004 e quella del Consiglio di Stato del 16 marzo 2004, e
non essendovi motivo di seconda votazione;
Abbiamo ordinato e ordiniamo:
Capitolo I.- Principi generali
Art. Primo
1. La presente legge regola la cattura e la consegna di persone ricercate per l'esercizio di azioni giudiziarie penali o l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà fra il Lussemburgo e gli altri Stati membri dell'Unione Europea.
2. Tali cattura e consegna ssaranno effettuate in base ad un mandato di cattura europeo.
3. Il mandato di cattura europeo è una decisione giudiziale emessa dall'autorità giudiziale competente di uno Stato membro dell'Unione Europea, chiamata "autorità emittente", in vista della cattura con consegna all'autorità competente di un altro Stato membro, chiamata "autorità esecutiva" di una persona ricercata per l'esercizio di azioni giudiziarie penali, o di una pena o misura di sicurezza privative della libertà.
4. Il mandato di cattura europeo conterrà, nelle forme previste come da modulo allegato alla presente legge, i dati seguenti:
a) generalità e cittadinanza della persona ricercata;
b) nome, indirizzo, telefono, fax, indirizzo e-mail dell'autorità giudiziale emittente;
c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutoria, di un mandato di cattura, o di ogni altra decisione giudiziale esecutoria di medesima forza, relativo ad un fatto di cui all'art. 3;
d) natura e qualifica legale dell'infrazione, in particolare rispetto all'elenco dato all'art. 3;
e) descrizione delle circostanze in cui l'infrazione è stata commessa, compresi il momento ed il luogo dove è stata commessa ed il grado di coinvolgimento all'infrazione della persona ricercata;
f) la pena pronunciata, se si tratta di sentenza definitiva, oppure la scala delle pene previste dalla legge dello Stato emittente;
g) nella misura del possibile, ogni altra conseguenza dell'infrazione.
5. Il mandato di cattura europeo indirizzato alle autorità lussemburghesi dovrà essere redatto in lingua francese, tedesca o inglese, o dovrà essere accompagnata dalla traduzione in una di queste tre lingue.
Art. 2
Un mandato di cattura europeo potrà essere emesso:
1. per fatti puniti dalla legge dello Stato emittente di una pena o misura di sicurezza privative della libertà con massimo di almeno dodici mesi;
o,
2. se è già intervenuta una condanna ad una pena o se è stata inflitta una misura di sicurezza di almeno quattro mesi.
Capitolo II.- Mandato di cattura europeo indirizzato al Lussemburgo da un altro Stato membro dell'Unione Europea
Sezione 1.- Modalità di esecuzione
Art. 3
1. L'esecuzione di un mandato di cattura europeo sarà rifiutato se il fatto che ha determinato il mandato di cattura europeo non costituisce un'infrazione nell'ordinamento lussemburghese.
2. In materia di imposte e tasse, dazi doganali o cambi, l'esecuzione del mandato di cattura europeo non potrà essere rifiutato a motivo che la legge lussemburghese non impone lo stesso tipo di imposte o tasse o non contiene lo stesso tipo di regolamento in materia di imposte o tasse, dazi doganali o cambi che la legislazione dello Stato emittente.
3. In deroga al comma 1, un mandato di cattura europeo sarà eseguito senza controllo della doppia incriminazione e secondo le modalità della presente legge, se il fatto costituisce una delle seguenti infrazioni, sempre che sia punito nello Stato emittente da pena o misura di sicurezza privative di libertà con massimo di almeno 3 anni:
1. partecipazione ad associazione a delinquere;
2. terrorismo;
3. tratta di esseri umani;
4. sfruttamento sessuale di bambini e pedopornografia;
5. traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotropiche;
6. traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
7. corruzione;
8. frode, ivi compresa la frode pregiudizievole per gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione 26 luglio 1995 relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee;
9. riciclaggio del frutto del crimine;
10. fabbricazione di moneta falsa e contraffazione dell'euro;
11. cibercriminalità;
12. crimini contro l'ambiente, compresi il traffico illecito di specie animali minacciate ed il traffico illecito di specie ed essenze vegetali minacciate;
13. aiuto all'ingresso ed al soggiorno irregolari;
14. omicidio colposo, colpi e ferite gravi;
15. traffico illecito di organi e tessuti umani;
16. rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
17. razzismo e xenofobia;
18. furti organizzati o armati;
19. traffico illecito di beni culturali, comprese le antichità e le opere d'arte;
20. truffa;
21. racket ed estorsione di fondi;
22. contraffazione e pirateria di prodotti;
23. falsificazione di documenti amministrativi e traffico di falsi;
24. falsificazione di mezzi di pagamento;
25. traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
26. traffico illecito di sostanze nucleari e radioattive;
27. traffico di autoveicoli derubati;
28. stupro;
29. incendio colposo;
30. crimini di competenza della giurisdizione della Corte penale internazionale;
31. dirottamento di aero o nave;
32. sabotaggio.
Art. 4
L'esecuzione del mandato di cattura europeo sarà altresì rifiutata nei seguenti casi:
1. se l'infrazione alla base del mandato di cattura europeo è coperta in Lussemburgo da una legge di amnistia, sempre che tali fatti avessero potuto essere oggetto di azione giudiziaria in Lussemburgo, in base alla legge lussemburghese;
2. se risultasse dai dati alla disposizione delle autorità lussemburghese competenti che la persona ricercata è stata definitivamente giudicata per i medesimi fatti in Lussemburgo o in un altro Stato membro, sempre che, in caso di condanna, la sanzione sia stata scontata o sia attualmente in corso di esecuzione o non possa più essere eseguita in base alle leggi dello Stato che aveva pronunciato la condanna;
3. se la persona interessata dal mandato di cattura europeo è un minore che non aveva ancora compiuto sedici anni al momento dei fatti.
Art. 5
L'esecuzione potrà essere rifiutata nei casi seguenti:
1) quando la persona oggetto del mandato di cattura europeo è sotto azione giudiziaria in Lussemburgo per lo stesso fatto di quello che è ha originato il mandato di cattura europeo;
2) quando l'autorità giudiziale lussemburghese avrà deciso di non avviare o di porre fine ad azioni giudiziarie per il fatto che ha originato il mandato di cattura europeo, o quando la persona ricercata essendo già stata oggetto in Lussemburgo di un'altra decisione definitiva per i medesimi fatti, l'esercizio di ulteriori azioni giudiziarie se ne vede ostacolato;
3) quando, secondo la legge lussemburghese, l'azione pubblica o la pena sarà caduta in prescrizione allorché i fatti rilevano della competenza delle giurisdizioni lussemburghesi;
4) se risulta dalle informazioni a disposizione del giudice che la persona ricercata è stata definitivamente giudicata per i medesimi fatti in uno Stato non membro dell'Unione Europea, a condizione che, se è stata condannata, la sanzione sia stata scontata, sia in corso di esecuzione, o non possa essere eseguita in base alle leggi dello Stato che la aveva condannata;
5) quando il mandato di cattura europeo è stato rilasciato allo scopo dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza, se la persona ricercata è cittadina lussemburghese e che le autorità lussemburghesi competenti si saranno impegnate ad eseguire tale pena o misura di sicurezza in conformità con la legge lussemburghese.
6) quando il mandato di cattura europeo sarà stato rilasciato allo scopo dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza, se la persona ricercata è un cittadino straniero residente in Lussemburgo, il cui soggiorno in Lussemburgo potrà sembrare opportuno a motivo della sua integrazione o dei legami che ivi avrà stabilito, e che le autorità lussemburghese competenti si saranno impegnate a eseguire tale pena o misura di sicurezza in conformità con la legge lussemburghese.
Nei casi di applicazione del presente comma o del precedente comma 5, per le persone interessate, l'esecuzione della pena o misura di sicurezza pronunciata nei loro confronti si realizzerà secondo le modalità stipulate dalla legge lussemburghese 25 aprile 2003 sulla trasferta delle persone condannate;
7) se il mandato di cattura europeo sarà relativo ad infrazioni che:
- saranno state commesse, in tutto o parte, sul territorio lussemburghese o in un luogo assimilato a tale territorio;
- saranno state commesse fuori dal territorio dello Stato emittente ma nei confronti delle quali l'ordinamento lussemburghese non autorizza le azioni giudiziarie quando sono commesse fuori dal suo territorio;
8) quando la persona oggetto del mandato di cattura europeo sarà un minore di età 16 anni compiuti al momento dei fatti.
Sezione 2.- Dati segnaletici e arresto
Art. 6
La trasmissione di dati segnaletici fatta in conformità con le disposizioni dell'art. 94 della Convenzione di applicazione 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comunitarie valdrà mandato di cattura europeo.
Le persone ricercate potranno essere fermate su richiesta del Procuratore dello Stato territorialmente competente in base alla trasmissione di dati segnaletici di cui al capoverso precedente o su esibizione di mandato di cattura europeo.
Se il Procuratore dello Stato ritiene che i dati comunicati dallo Stato emittente nel mandato di cattura europeo sono insufficienti, chiederà che vengano fornite con urgenza le informazioni addizionali necessarie e potrà fissare una data limite per la loro ricezione.
Sezione 3.- Procedura esecutiva
Art. 7
La persona ricercata riceverà notifica del mandato di cattura europeo spiccato contro di essa o, in sua assenza, della trasmissione dei suoi dati segnaletici al Sistema Informativo Schengen.
Tale persona sarà inoltre informata:
a) della propria facoltà di farsi assistere da un legale di sua scelta o nominato d'ufficio;
b) della sua facoltà di consentire alla propria consegna, come di rinunciare al beneficio della regola della specialità.
Sarà redatto verbale della cattura, della notifica e delle informazioni previe così come delle dichiarazioni rilasciate dalla persona ricercata. Se la persona catturata non comprende né il francese né il tedesco, dovrà essere assistita da un interprete che firmerà il verbale. Tale verbale sarà poi consegnato al Procuratore dello Stato entro e non oltre le 24 ore dopo la cattura.
Art. 8
La persona catturata sarà presentata davanti al giudice istruttore entro le 24 ore dalla cattura. Il giudice istruttore procederà all'interrogatorio sulle sue generalità. Se la persona catturata non è assistita da un legale, la sua attenzione sarà attirata sul fatto che può esserlo. La sua risposta sarà verbalizzata. Il giudice istruttore acquisirà ogni eventuale dichiarazione fatta della persona ricercata sui fatti che hanno originato il mandato di cattura europeo.
Il giudice istruttore ascolterà poi la persona ricercata circa il suo eventuale mantenimento in carcere ed acquisirà i suoi commenti in proposito. Il giudice istruttore deciderà allora se è opportuno mantenere la persona ricercata in carcere sulla base del mandato di cattura europeo, tenendo conto delle circostanze di fatto che vi sono menzionate come di quelle invocate dalla persona ricercata.
Art. 9
La persona catturata in base ad un mandato di cattura europeo potrà, in ogni momento, presentare una richiesta di scarcerazione. Tale richiesta dovrà essere indirizzata alla Camera del consiglio del Tribunale circondariale. Le forme e la procedura di questa richiesta sono regolate dalle disposizioni del Codice lussemburghese di Istruzione criminale relative alla messa in libertà provvisoria. Tuttavia tale messa in libertà potrà unicamente essere ordinata:
a) se la procedura di cattura è inficiata da irregolarità che attentano gravemente ai diritti della persona ricercata;
b) se esistono garanzie reali che permettano di aver la convinzione che la persona ricercata non si sottrarrà alla sua consegna allo Stato emittente.
Se la messa in libertà è ordinata, lo Stato emittente ne sarà informato immediatamente.
La scarcerazione non si oppone ad successiva nuova cattura.
Art. 10
1. In ogni momento a partire della cattura, la persona catturata potrà consentire alla sua consegna senza ulteriore formalità. Potrà anche rinunciare alla regola della specialità.
Tale consenso o rinuncia sono irrevocabili.
2. Sarà necessario dichiarare formalmente tale consenso o rinuncia davanti a un magistrato del foro competente. Ne sarà redatto verbale a firma del magistrato, della persona catturata e, se esiste, dal suo legale. Tale verbale dovrà menzionare le informazioni date circa le conseguenze di tale consenso.
All'atto della dichiarazione di cui al precedente capoverso, la persona catturata potrà essere assistita dal proprio legale che firmerà il verbale. Se la persona catturata non è assistita dal proprio legale, sarà informata che ha facoltà di farsi assistere e la sua risposta sarà verbalizzata.
Il consenso come la rinuncia potranno essere presentati per iscritto, in tal caso, saranno allegati al verbale.
3. Se la persona catturata non comprende né il francese, né il tedesco, il consenso formale come la rinuncia saranno ricevuti unicamente con l'assistenza di un interprete che firmerà il verbale. Il consenso equivale ad una decisione esecutiva del mandato di cattura europeo, senza ulteriore formalità.
4. Le disposizioni del presente articolo non saranno applicabili alle relazioni con il Regno dei Paesi Bassi o con il Regno del Belgio, che resteranno regolate dall'art. 19 del trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziale in materia penale del 27 giugno 1962.
Art. 11
Se il mandato di cattura europeo è stato emesso per l'esercizio di azioni penali, in mancanza di consenso alla consegna, spetterà al giudice istruttore procedere, prima della decisione sulla consegna, all'audizione della persona interessata, secondo modalità stipulate di comune accordo con l'autorità emittente ed eventualmente in presenza di un rappresentante dell'autorità emittente.
Art. 12
Salvo nell'ipotesi che la persona ricercata consenta alla sua consegna senza formalità, spetterà alla Camera del consiglio del Tribunale circondariale del luogo della cattura decidere, su richiesta del Procuratore dello Stato, circa la consegna della persona ricercata entro e non oltre venti giorni dalla sua cattura. L'udienza della Camera del consiglio del Tribunale circondariale sarà pubblica, salvo se la persona ricercata richiedesse udienza a porte chiuse. Saranno sentiti il Pubblico Ministero così come la persona ricercata ed il suo legale, i quali saranno stati convocati dalla Cancelleria della Camera del consiglio del Tribunale circondariale almeno 48 ore prima dell'udienza.
L'ordinanza della Camera del consiglio sarà notificata alla persona ricercata nelle forme previste per le notifiche in materia repressiva.
Art. 13
1. Il Procuratore dello Stato e la persona ricercata potranno comunque presentare ricorso contro la decisione della Camera del consiglio. Il ricorso sarà iscritto sul Registro apposito tenuto dalla Cancelleria del Tribunale di cui dipende la Camera del consiglio. Dovrà essere formulato entro il termine di tre giorni che, per il Procuratore dello Stato, corre dalla data della decisione mentre che, per la persona ricercata, corre dalla data della notifica. Se incarcerata, la persona ricercata potrà anche dichiarare il proprio ricorso ad uno dei membri del personale amministrativo o di custodia del istituto penitenziario di cui è ospite. Il ricorso sarà iscritto in un Registro specifico, dovrà essere datato e firmato dal funzionario che lo riceve e firmato dalla persona ricercata incarcerata. Se questa non volesse o non fosse in grado di firmare, il fatto dovrà essere menzionato nell'atto. Copia dell'atto sarà immediatamente trasmessa alla Cancelleria della giurisdizione che ha reso la decisione. Il diritto a ricorso appartiene anche al Procuratore generale dello Stato che dispone all'effetto di un termine di dieci giorni dalla data dell'ordinanza. Il ricorso potrà allora essere formulato mediante dichiarazione o notifica alla Cancelleria del Tribunale di cui dipende la Camera del consiglio.
2. Il ricorso sarà quindi presentato alla Camera del consiglio della Corte d'Appello.
3. L'udienza della Camera del consiglio della Corte d'Appello sarà pubblica, salvo se la persona ricercata chiedesse che l'udienza si svolga a porte chiuse.
Saranno sentiti la persona ricercata e il suo legale, che dovranno essere avvisati con un minimo di 48 ore prima dell'udienza, nonché il Pubblico Ministero.
4. La decisione sarà resa della Camera del consiglio della Corte d'Appello entro e non oltre 20 giorni dopo la presentazione del ricorso.
5. La decisione resa della Camera del consiglio della Corte d'Appello non potrà essere oggetto di ricorso in cassazione.
Art. 14
1. In caso di consenso alla propria consegna o quando la decisione circa la consegna della persona ricercata sarà diventata definitiva, il Pubblico Ministero ne informerà l'autorità competente dello Stato emittente, ove convenire con essa della data della consegna.
2. La persona catturata sarà consegnata nei tempi più brevi, e comunque entro e non oltre dieci giorni dopo la decisione resa sulla sua consegna.
3. Se casi di forza maggiore o motivi umanitari seri dovessero impedire la consegna della persona catturata entro il termine previsto al precedente comma 2, il Pubblico Ministero contatterà immediatamente l'autorità competente dello Stato emittente per convenire di una nuova data di consegna.
4. La consegna dovrà avvenire entro i successivi dieci giorni dopo la nuova data fissata.
5. Trascorsi i termini di cui al presente articolo, se la persona si trova ancora agli arresti, sarà scarcerata.
Art. 15
1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 14, il Pubblico Ministero potrà differire la consegna della persona catturata perché possa, per un motivo diverso da quello stabilito nel mandato di cattura europeo, essere sottoposta a processo in Lussemburgo o, se ivi è già stata condannata, perché vi possa scontare la pena incorsa.
2. Anziché differire la consegna, il Pubblico Ministero potrà anche consegnare temporaneamente la persona catturata allo Stato emittente, secondo modalità che dovranno essere concordate con l'autorità competente dello Stato emittente.
Art. 16
Tutte le informazioni relative alla durata della detenzione della persona catturata in base all'esecuzione di un mandato di cattura europeo saranno trasmesse dal Pubblico Ministero all'autorità giudiziale emittente all'atto della sua consegna.
Sezione 4.- Consegna di oggetti
Art. 17
1. Su richiesta dell'autorità emittente o del Procuratore dello Stato, il giudice istruttore sequestra, in conformità con il diritto lussemburghese, gli oggetti che possono servire da corpo di reato nonché gli oggetti acquisiti dalla persona ricercata per via dell'infrazione.
2. La consegna degli oggetti di cui al precedente comma 1 avverrà in base alle disposizioni dei comma da 3) a 5) dell'art. 9 della legge lussemburghese 8 agosto 2000 relativa all'assistenza mutua giudiziale internazionale in materia penale. La consegna dei suddetti oggetti sarà fatta anche quando il mandato di cattura europeo non potrà essere eseguito a motivo del decesso o dell'evasione della persona ricercata.
3. Quando sarà possibile sequestrare o confiscare sul territorio lussemburghese gli oggetti di cui al comma 1, le autorità giudiziali lussemburghesi interessate potranno, se gli oggetti sono coinvolti in una procedura penale pendente, conservarli temporaneamente, o consegnarli allo Stato emittente con riserva di restituzione.
Sezione 5.- Regola della specialità
Art. 18
1. Se, dopo la consegna di una persona da parte delle autorità lussemburghesi allo Stato emittente, l'autorità competente dello Stato emittente desiderasse processare, condannare o privare della libertà la persona consegnata per una infrazione commessa prima della consegna, diversa da quella che ha motivato la suddetta consegna, dovrà presentare richiesta di consenso alle autorità lussemburghesi. A tale richiesta scritta, presentata in conformità all'art. 1, comma 4 e 5 della presente legge, dovrà essere allegato il verbale che riporta le dichiarazioni rilasciate dalla persona consegnata, o il rifiuto di essa di rilasciare una dichiarazione. Il luogo di soggiorno della persona consegnata dovrà essere precisato.
Le disposizioni degli artt. 12 e 13 della presente legge saranno applicabili con la riserva enunciata al comma seguente. Se la persona è stata consegnata allo Stato emittente, non sarà convocata ma informata della data fissata per l'udienza della Camera del consiglio che deciderà della sua consegna, nonché della sua facoltà di farsi rappresentare da un legale di sua scelta oppure nominato d'ufficio. Tale informazione sarà inviata per posta almeno 8 giorni prima della data fissata per l'udienza.
2. La decisione di cui al comma precedente sarà presa entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. I comma 1 e 2 non saranno applicabili nei casi seguenti:
a) quando la persona consegnata, anche se ha avuto l'opportunità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato emittente entro i 45 giorni successivi dalla sua scarcerazione definitiva, oppure se vi è tornata dopo averlo lasciato;
b) se l'infrazione non è punita da pena o misura di sicurezza privative della libertà;
c) se la procedura penale non dà luogo all'applicazione di una misura che restringe la propria libertà individuale;
d) se la persona consegnata incorre in una pena o misura che non la priva della libertà, come ad esempio una pena pecuniaria o un provvedimento che ne fa le veci, anche se questa pena o misura comporta una restrizione della sua libertà individuale;
e) se la persona consegnata ha dato il proprio consenso alla sua consegna o rinunciato alla regola della specialità;
f) se la persona consegnata ha espressamente rinunciato, dopo la propria consegna, alla regola della specialità per determinati fatti specifici previ alla sua consegna.
Sezione 6.- Casi particolari
Art. 19
Se un mandato di cattura europeo è stato spiccato per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza pronunciata da una decisione resa in contumacia, e se la persona interessata non è stata personalmente notificata o informata della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione resa in contumacia, la consegna potrà essere subordinata alla condizione che l'autorità emittente dia assicurazioni ritenute sufficienti circa il fatto che la persona oggetto del mandato di cattura europeo avrà facoltà di opporsi a tale decisione nello Stato emittente e potrà ivi essere giudicata di persona.
Art. 20
1. Se la persona che è oggetto del mandato di cattura europeo spiccato allo scopo di azione giudiziaria è cittadino lussemburghese, la consegna potrà essere subordinata alla condizione che tale persona, dopo essere stata sentita, sia rinviata in Lussemburgo per ivi scontare la pena o la misura di sicurezza che sarebbe stata pronunciata contro di essa nello Stato emittente.
2. Parimenti per lo straniero residente in Lussemburgo, quando il suo rinvio in Lussemburgo potrà sembrare opportuno a motivo della sua integrazione o dei legami che esso avrà stabilito in Lussemburgo.
3. Per le persone interessate, l'esecuzione della pena o misura di sicurezza pronunciata contro di esse sarà effettuata nel rispetto delle modalità dettate dalla legge lussemburghese 25 aprile 2003 sulla trasferta delle persone condannate.
Art. 21
Se la persona oggetto di un mandato di cattura europeo sarà stata, in precedenza, estradata verso il Lussemburgo a partire di uno Stato extra comunitario e che tale persona si trova protetta dalle disposizioni di specialità dell'accordo in virtù del quale è stata estradata, il Pubblico Ministero ne informerà immediatamente il Ministro lussemburghese della Giustizia in modo che questi richieda immediatamente il consenso da parte dello Stato che avrà estradato la persona ricercata.
Art. 22
Se la persona ricercata è beneficiaria di un privilegio o di una immunità in Lussemburgo, non potrà essere catturata ed i termini previsti agli artt. 12 e 14 incominceranno a correre soltanto dalla data in cui tale privilegio o tale immunità saranno stati tolti. Se la cancellazione del privilegio o dell'immunità spetta ad una autorità lussemburghese, il Pubblico Ministero ne farà immediatamente richiesta alla suddetta autorità.
Art. 23
Se diversi Stati membri avranno emesso un mandato di cattura europeo nei confronti di una medesima persona, la scelta del paese a cui verrà consegnata la suddetta persona sarà decisa dalla Camera del consiglio del Tribunale circondariale, tenendo conto di tutte le circostanze e, in particolare, della serietà relativa delle infrazioni contestate, del luogo dove tali infrazioni saranno state commesse, delle date dei relativi mandati di cattura europei e del fatto che tali mandati siano stati emessi a scopo di azione giudiziaria o per l'esecuzione di una pena o misura privativa della libertà.
Art. 24
1. In caso di conflitto fra un mandato di cattura europeo e una domanda di estradizione presentata da un paese terzo, il Pubblico Ministero ne informerà immediatamente il Ministro lussemburghese della Giustizia, comunicando anche il proprio parere motivato, in modo che il Ministro possa decidere se conviene dare priorità al mandato di cattura europeo o alla domanda di estradizione.
2. La decisione presa da Ministro lussemburghese della Giustizia terrà conto di tutte le circostanze, in particolare, della serietà relativa delle infrazioni contestate e del luogo dove sono state commesse, delle date rispettive del mandato di cattura europeo e della domanda di estradizione, così come del fatto che il mandato sia stato emesso allo scopo di azione giudiziaria o per l'esecuzione di una pena o misura privativa della libertà, così come di tutte quelle menzionate nella convenzione applicabile.
Art. 25
Se una persona, incarcerata in Lussemburgo in base ad un mandato di cattura europeo e poi consegnata all'autorità emittente, è oggetto di una decisione di proscioglimento o di non luogo a procedere nello Stato emittente, l'incarceramento scontato in Lussemburgo non potrà dar luogo a risarcimento ai sensi della legge lussemburghese 30 dicembre 1981 sulla carcerazione preventiva inoperante.
Capitolo III.- Mandato di cattura europeo emesso
dalle autorità lussemburghesi
Sezioni 1.- Modalità
Art. 26
1. Se fosse ritenuto che una persona ricercata in Lussemburgo allo scopo di essere sottoposta ad azione giudiziaria si trova nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, il giudice istruttore spiccherà un mandato di cattura europeo nelle forme e secondo le modalità previste agli artt. 1 e 2.
2. Se c'è motivo di credere che una persona ricercata per essere sottoposta a pena o misura di sicurezza si trova nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, il Procuratore generale dello Stato emetterà un mandato di cattura europea nelle forme e secondo le modalità previste agli artt. 1 e 2.
Art. 27
1. Se il luogo dove si trova la persona è noto, il mandato di cattura europeo potrà essere indirizzato direttamente all'autorità esecutiva.
2. La trasmissione del mandato di cattura europeo potrà essere fatta mediante:
- il Sistema Informativo Schengen;
- Interpol;
- ogni altro mezzo che ne lasci traccia scritta, in condizioni che potranno permettere allo Stato esecutivo di verificarne l'autenticità.
Art. 28
Ogni periodo di incarceramento che risulti dall'esecuzione di un mandato di cattura europeo sarà dedotto dalla durata totale di privazione di libertà da scontare in Lussemburgo a seguito di condanna a pena o misura di sicurezza privative della libertà.
Sezione 2.- Regole della specialità
Art. 29
1. Ogni persona consegnata al Lussemburgo in base ad un mandato di cattura europeo non potrà essere sottoposto ad azione giudiziale, condannata o privata della propria libertà nel Lussemburgo per una infrazione commessa prima della sua consegna e diversa di quella che avrà motivato la sua consegna.
2. Se le autorità giudiziali competenti intendono promuovere un'azione giudiziale, condannare o privare della propria libertà la persona consegnata per una infrazione commesse prima della sua consegna, diversa da quella che ha motivato la sua consegna, dovranno presentate una richiesta di consenso all'autorità giudiziale esecutiva, accompagnata dai dati menzionati all'art. 1, comma 4 della presente legge, con eventuale traduzione se del caso.
3. I comma 1 e 2 non saranno applicabili nei seguenti casi:
a) quando pur avendo avuto la possibilità di farlo, la persona consegnata non avrà lasciato il territorio lussemburghese nei 45 giorno che hanno seguito la sua scarcerazione definitiva, o se vi è tornata dopo averlo lasciato;
b) l'infrazione non è punibile con una pena o misura di sicurezza privative della libertà;
c) la procedura penale non dà luogo all'applicazione di una misura che restringa la propria libertà individuale;
d) quando la persona consegnata incorra in una pena o misura non privativa della libertà, in particolare se si tratta di pena pecuniaria o di misura che ne fa le veci, anche se tale pena o misura potrà comportare la restrizione della sua libertà individuale;
e) quando la persona consegnata avrà dato il proprio consenso alla sua consegna e avrà rinunciato alla regola della specialità;
f) se la persona consegnata ha espressamente rinunciato, dopo la propria consegna, a beneficiare della regola della specialità per determinati fatti specifici, precedenti alla sua consegna.
Sezione 3.- Casi particolare
Art. 30
Quando il mandato di cattura europeo sarà stato rilasciato da una autorità giudiziale lussemburghese, e se la persona ricercata beneficia di privilegio o immunità nello Stato esecutivo e che la cancellazione di tale privilegio o immunità spetta all'autorità di uno Stato diverso dallo Stato esecutivo o da una organizzazione internazionale, l'autorità emittente dovrà indirizzare richiesta di cancellazione allo Stato o all'organizzazione internazionale interessata, secondo il diritto applicabile.
Art. 31
1. Ogni persona, consegnata al Lussemburgo per virtù di un mandato di cattura europeo, potrà, senza il consenso dello Stato esecutivo, essere consegnata ad un Stato membro diverso dallo Stato esecutivo in virtù di un mandato di cattura europeo spiccato a fronte di una infrazione commessa prima della sua consegna, nei seguenti casi:
a) quando, pur avendo avuto la possibilità di farlo, la persona ricercata non avrà lasciato il territorio lussemburghese entro i 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, o vi abbia fatto rientro dopo averlo lasciato;
b) quando la persona ricercata accetta di essere consegnata ad un altro Stato membro diverso dallo Stato esecutivo a fronte di un mandato di cattura europeo; il consenso dovrà essere dato in conformità con le disposizioni dell'art. 10;
c) quando la persona non beneficia della regola della specialità.
2. All'infuori dei casi di cui al comma 1, la richiesta di consenso dovrà essere presentata all'autorità esecutiva, accompagnata dai dati menzionati all'art. 1, comma 4, con relativa traduzione, se del caso.
3. Non ostante il comma 1, una persona consegnata a fronte di un mandato di cattura europeo non potrà essere estradata verso uno Stato terzo senza il previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro da cui la persona ricercata è stata consegnata.
Capitolo IV.- Transito
Art. 32
1. Il Lussemburgo accetta il transito attraverso il proprio territorio di persona ricercata oggetto di consegna, a condizione di aver previamente ricevuto i dati seguenti:
- generalità e cittadinanza della persona oggetto del mandato di cattura europeo;
- esistenza del mandato di cattura europeo;
- natura e qualifica legale dell'infrazione, inclusive la data ed il luogo.
2. Se la persona oggetto del mandato di cattura europeo in vista dell'esercizio di azioni giudiziarie è cittadina lussemburghese o residente in Lussemburgo, il transito potrà essere subordinato alla condizione che la persona, dopo essere stata sentita, sia rinviata in Lussemburgo per ivi scontare la pena o la misura di sicurezza pronunciata contro di essa nello Stato emittente. Per la persona interessata, la pena o misura di sicurezza pronunciata contro di essa sarà allora eseguita secondo le modalità della legge lussemburghese 25 aprile 2003 sulla trasferta delle persone condannate.
3. Quando viene chiesto il transito di un cittadino o di una persona residente in Lussemburgo ai fini dell’esecuzione di una pena, quest’ultimo può essere rifiutato se le competenti autorità lussemburghesi si impegnano ad eseguire detta pena o misura di sicurezza conformemente alla legge lussemburghese. L’esecuzione, nei confronti delle persone interessate, della pena o della misura di sicurezza pronunciata a loro carico, avrà luogo alle condizioni previste dalla legge del 25 aprile 2003 sul trasferimento delle persone condannate
4. Le spese originate dal transito attraverso il territorio lussemburghese saranno a carico dello Stato emittente.
Art. 33
Il Procuratore generale dello Stato sarà l'autorità incaricata di ricevere le richieste di transito ed i documenti necessari, così come ogni altra corrispondenza ufficiale relativa alle richieste di transito.
Art. 34
L'utilizzazione della via aerea senza scalo sarà autorizzata, senza formalità. Tuttavia, se si rende necessario un atterraggio fortuito, gli artt. 32 e 33 saranno applicabili.
Art. 35
Gli artt. 32 e 33 saranno anche applicabili de un transito si applica ad una persona che è estradata da uno Stato terzo verso uno Stato membro.
Capitolo V.- Disposizione transitoria
Art. 36
A titolo transitorio, e fin quando il Sistema Informativo Schengen avrà la capacità di trasmettere tutte le informazioni di cui all'art. 1 comma 4, la trasmissione dei suoi dati segnaletici avranno valore di mandato di cattura europeo nell'attesa del ricevimento dell'originale formalmente emesso dall'autorità giudiziale esecutiva. Tale originale, o la sua copia certificata conforme, dovrà arrivare entro e non oltre sei giorni lavorativi dopo la data della cattura della persona ricercata. In sua assenza, la persona interessata sarà rimessa in libertà d'ufficio, salvo se si trova incarcerata per altri motivi.
Capitolo VI.- Collegamento con gli altri strumenti legali
Art. 37
1. Ai fini delle relazioni con uno Stato membro dell'Unione Europea che avrà recepito la decisione-quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di cattura europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri, la presente legge sostituisce, per fatti commessi dopo il 7 agosto 2002, le disposizioni corrispondenti delle seguenti convenzioni:
a) Convenzione europea di estradizione 13 dicembre 1957, con relativo protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 e secondo protocollo addizionale del 17 marzo 1978, e Convenzione europea per la repressione del terrorismo 17 gennaio 1977, nella parte in cui si riferisce all'estradizione;
b) Accordo 26 maggio 1989 fra i dodici Stati membri delle Comunità europee relativo alla semplificazione e modernizzazione dei modi di trasmissione delle richieste di estradizione;
c) Convenzione 10 marzo 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione fra Stati membri dell'Unione Europea;
d) Convenzione 27 settembre 1996 relativa all'estradizione fra Stati membri dell'Unione Europea;
e) Titolo III, Capitolo 4, della Convenzione di applicazione 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comunitarie.
2. I dati segnaletici trasmessi al Sistema informativo Schengen, in conformità con l'art. 95 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, valgono mandato di cattura europeo già dall'entrata in vigore della presente legge, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 36.
In caso di cattura operata prima dell'entrata in vigore della presente legge sulla base di dati segnaletici trasmessi al Sistema informativo Schengen da uno Stato membro, le richieste di consegna precedenti all'entrata in vigore della presente legge resteranno regolate dagli strumenti esistenti in materia di estradizione applicabili ai rapporti con questo Stato membro.
3. Nei rapporti con gli Stati che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non avranno recepito nel proprio ordinamento nazionale la decisione-quadro 2002/584/JAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di cattura europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri, continueranno a regolare le richieste di consegna gli strumenti preesistenti in materia di estradizione applicabili ai rapporti con questi Stati, e ciò fin quando non saranno recepite ed entrate in vigore le misure nazionali rispettive. Non appena saranno entrate in vigore queste misure così come recepite negli ordinamenti nazionali rispettivi, le disposizioni del comma 2 saranno applicabili mutatis mutandis e l'espressione "entrata in vigore della presente legge" sarà riputata essere stata sostituita dall'espressione "entrata in vigore della relativa misura recepita nell'ordinamento nazionale".
Comandiamo ed ordiniamo che la presente legge sia inserita nel Mémorial per essere eseguita e osservata da tutti gli interessati.
Il Ministro lussemburghese della Giustizia
Pont-à-Mousson, 17 marzo 2004
F.to Luc Frienden - Henri
Doc. parl. 5104 sess. ord. 2002-2003 e 2003-2004
ALLEGATO
Mandato di cattura europeo[1]
Il presente mandato è stato emesso da autorità giudiziale competente. Chiedo che la persona appresso identificata sia catturata e consegnata alle autorità giudiziali a scopo dell'esercizio di azioni giudiziarie penali o dell'esecuzione di pena o misura di sicurezza privative della libertà.
a) Informazioni relative alle generalità della persona ricercata:
Cognome:
Nome(i):
Cognome da nubile (se del caso):
Alias (se del caso):
Sesso:
Cittadinanza:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza e/o indirizzo noto:
Lingua/Lingue conosciute dalla persona ricercata (se note):
Connotati e contrassegni salienti della persona ricercata:
Foto ed impronte digitali della persona ricercata, se sono disponibili e se è possibile comunicarle, o indirizzo e telefono della persona da contattare per ottenere le suddette informazioni o un profilo DNA (se questi dati possono essere comunicate, ma non sono state incluse).
b) Decisione sulla quale si basa il mandato di cattura
1. Mandato di cattura, o decisione giudiziale con medesima forza:
Tipo:
2. Sentenza esecutoria:
Riferimento:
c) Indicazioni sulla durata della pena
1. Durata massima della pena o misura di sicurezza privative della libertà che potrà essere inflitta per l'infrazione o le infrazioni commesse:
2. Durata della pena o misura di sicurezza privative della libertà inflitta:
Pena residua da scontare:
d) Decisione resa in contumacia e:
- la persona interessata è stata notificata personalmente o informata diversamente della data e luogo dell'udienza che ha portato alla decisione resa in contumacia;
o
- la persona interessata non è stata notificata personalmente o informata diversamente della data e luogo dell'udienza che ha portato alla decisione reso in contumacia, ma beneficerà delle garanzie giuridiche di cui appresso dopo essere stata consegnata alle autorità giudiziali (garanzie
di questo tipo potranno essere fornite in anticipo). Le suddette garanzie giuridiche sono:
e) Infrazione/Infrazioni
Il presente mandato si riferisce ad un numero totale ..... di infrazioni.
Descrizione delle circostanze nelle quali la o le infrazioni sono state commesse, compresi il momento (data e ora), il luogo ed il grado di coinvolgimento della persona ricercata nell'infrazione o nelle infrazioni commesse:
Natura e qualifica legale della o delle infrazioni e disposizione statutaria o codice applicabile:
I. Segnare, se del caso, se si tratta di una o più delle seguenti infrazioni punite nello Stato membro emittente con pena o misura di sicurezza privative della libertà con massimo di almeno 3 anni, così come definite dal ordinamento dello Stato membro emittente:
- associazione a delinquere;
- terrorismo;
- tratta di esseri umani;
- sfruttamento sessuale di bambini e pedopornografia;
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotropiche;
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- corruzione;
- frode, ivi compresa la frode pregiudizievole per gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione 26 luglio 1995 relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- riciclaggio del frutto del crimine;
- fabbricazione di moneta falsa e contraffazione dell'euro;
- cibercriminalità;
- crimini contro l'ambiente, compreso il traffico illecito di specie animali minacciate ed il traffico illecito di specie ed essenze vegetali minacciate;
- aiuto all'ingresso ed al soggiorno irregolari;
- omicidio colposo, colpi e ferite gravi;
- traffico illecito di organi e tessuti umani;
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
- razzismo e xenofobia;
- furti organizzati o armati;
- traffico illecito di beni culturali, comprese le antichità e le opere d'arte;
- truffa;
- racket ed estorsione di fondi;
- contraffazione e pirateria di prodotti;
- falsificazione di documenti amministrativi e traffico di falsi;
- falsificazione di mezzi di pagamento;
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- traffico illecito di sostanze nucleari e radioattive;
- traffico di autoveicoli derubati;
- stupro;
- incendio colposo;
- crimini di competenza della giurisdizione della Corte penale internazionale;
- dirottamento di aero o nave;
- sabotaggio.
II: Descrizione completa dell'infrazione o delle infrazioni che non si riferiscono ai casi di cui al precedente punto I.
f) Altre circostanze pertinenti nella fattispecie (informazioni facoltative)
(N.B. Sarà possibile includere in questo punto eventuali commenti sull'extraterritorialità, l'interruzione di periodi limitati nel tempo ed altre conseguenze dell'infrazione)
g) Il presente mandato si riferisce anche al sequestro e alla consegna degli oggetti che possano servire di corpo di reato. Il presente mandato si riferisce anche al sequestro e alla consegna degli oggetti acquisiti dalla persona ricercata per effetto dell'infrazione.
Descrizione degli oggetti (con indicazione dei luoghi dove si trovano), se sono noti.
h) L'infrazione (o le infrazioni) per la quale (per le quali) il presente mandato è stato spiccato è (sono) passibili di pena o misura di sicurezza privative della libertà a carattere perpetuo oppure ha (hanno) avuto per effetto una simile pena o misura:
- l'ordinamento giuridico dello Stato membro emittente prevede, in vista della non esecuzione della suddetta pena o misura, la revisione della sanzione inflitta su richiesta o al massimo dopo 20 anni;
e/o
- l'ordinamento giuridico dello Stato membro emittente prevede, in vista della non esecuzione della suddetta pena o misura, l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona potrà pretendere in virtù del diritto o della pratica dello Stato membro emittente.
i) L'autorità giudiziarie emittente del mandato:
Nome ufficiale:
Nome del suo Rappresentante[2]:
Incarico (titolo/grado):
Riferimento dell'incartamento:
Indirizzo:
Tel. (prefisso paese, prefisso zona o città):
Fax (prefisso paese, prefisso zona o città):
E-mail:
Recapito della persona da contattare per convenire delle disposizioni pratiche necessarie alla consegna della persona:
In caso di designazione di una autorità centrale per la trasmissione e ricezione amministrative di mandati di cattura europei:
Nome dell'autorità centrale:
Nominativo dell'eventuale persona da contattare (titolo, grado e nome):
Indirizzo:
Tel. (prefisso paese, prefisso zona o città):
Fax (prefisso paese, prefisso zona o città):
E-mail:
Firma dell'autorità giudiziale emittente e/o del suo Rappresentante:
Nome:
Incarico (titolo/grado):
Data:
Timbro ufficiale (se disponibile):
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