Legge di attuazione Belga (abstract)
Legge 19.12.2003 (applicabile per lerichieste pervenute dopo il 1°.1.2004, indipendentemente dalla data di commissione del reato). Motivi di rifiuto obbligatorio: minore età; ne bis in idem; clausola di non discriminazione e violazione diritti umani; prescrizione; amnistia. Doppia incriminazione, tranne per reati della lista (l’eutanasia non è considerata omicidio). Rifiuto facoltativo: competenza belga sugli stessi fatti; archiviazione sugli stessi fatti; ne bis in idem con Paese non membro dell’UE; in caso di condanna in contumacia è richiesta la garanzia di un nuovo giudizio; se si tratta di un cittadino, quella che la pena eventuale sia scontata in Belgio. Una prima udienza da parte del giudice istruttore che è competente anche per le misure cautelari); se c’è consenso decide il procuratore del Re. In mancanza di consenso, Se non ha già deciso il giudice istruttore ravvisando una causa di inammissibilità, decide sulla consegna la Chambre du Conseil. L’appello è possibile e così pure il ricorso per cassazione. In attivo l’emissione del MAE è di competenza del giudice istruttore nel caso di consegna processuale; il Procuratore del Re se si tratta di una consegna per eseguire una pena.
Gazzetta ufficiale belga (Moniteur belge) n. 442 del 22 dicembre 2003, pagina 60075
19 DECEMBRE 2003
Legge relativa al mandato di cattura europeo
ALBERT II, Re dei Belgi,
A tutti, presenti e futuri, Salve !
Le Camere hanno adottato e Noi sanciamo quanto segue:
Capitolo I. ─ Disposizione preliminare
Articolo primo. La presente legge regola una materia presa in considerazione all'art. 77 della Costituzione.
Capitolo II. ─ Principi generali
Art. 2. § 1. Il fermo e la consegna di persone ricercate per l'esercizio di azioni penali o l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà fra il Belgio e gli altri Stati membri dell'Unione Europei saranno regolate dalla presente legge.
§ 2. L'incarcerazione e la consegna saranno effettuate in base ad un mandato di cattura europeo.
§ 3. Il mandato di cattura europeo è una decisione giudiziale spiccata dall'autorità giudiziale competente di uno Stato membro dell'Unione Europea, chiamata autorità giudiziale emittente, allo scopo di ottenere l'incarceramento e la consegna da parte dell'autorità giudiziale competente di un altro Stato membro, chiamata autorità esecutiva, di una persona ricercata per sesercitare, nei suoi confronti, azioni penali o eseguire una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà.
§ 4. Il mandato di cattura europeo dovrà includere i dati seguenti:
1° generalità e cittadinanza della persona ricercata;
2° nome, indirizzo, telefono, fax ed e-mail dell'autorità giudiziale emittente;
3° indicazione dell'eventuale esistenza di una sentenza esecutoria, mandato di cattura o di ogni altra decisione giudiziale esecutoria con medesima forza che entri nel campo di applicazione della presente disposizione;
4° natura e qualifica legale dell'infrazione, in particolare a fronte dell'art. 5, § 2;
5° descrizione delle circostanze dell'infrazione, compresi il momento e il luogo in cui è stata commessa ed il grado di coinvolgimento nell'infrazione della persona ricercata;
6° la pena pronunciata quando esista una sentenza definitiva, o la scale delle pene previste dalla legge per quella infrazione;
7° nella misura del possibile, ogni altra conseguenza dell'infrazione.
Il mandato di cattura europeo dovrà essere redatto nella forma prescritta, come da allegato alla presente legge.
§ 5. Il mandato di cattura europeo indirizzato all'autorità competente di un altro Stato membro dovrà essere tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato esecutivo o ancora in una o più lingue ufficiali delle istituzione delle Comunità europee che tale Stato accetta, come da dichiarazione fatta presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione Europea.
§ 6. Il mandato di cattura europeo indirizzato alle autorità belghe dovrà essere tradotto in neerlandese, francese o tedesco.
Art. 3. Il mandato di cattura europeo potrà essere spiccato per fatti puniti dalla legge dello Stato membro emittente con pena o misura di sicurezza privative della libertà con massimo di almeno dodici mesi o quando sia stata pronunciata la condanna alla pena o inflitta la misura di sicurezza, sempre che tale pena o misura siano di durata di almeno quattro mesi.
Capitolo III. ─ Esecuzione del mandato di cattura europeo spiccato da un altro Stato membro
Sezione 1. ─ Le modalità di esecuzione
Art. 4. L'esecuzione di un mandato di cattura europeo sarà rifiutata nei casi seguenti:
1° se l'infrazione alla base del mandato di cattura è coperta da una legge di amnistia in Belgio, sempre che i fatti abbiano potuto essere oggetto di azioni giudiziarie ai sensi della legge belga;
2° se risultano dalle informazioni a disposizione del giudice che la persona ricercata è stata definitivamente giudicata per i medesimi fatti in Belgio o in un altro Stato membro e che, se è stata condannata, la sanzione inflitta sia stata già scontata, si trovi presentemente in corso di esecuzione, non possa più essere eseguita in base alle leggi dello Stato membro che ha pronunciato la condanna, o ancora quando la persona interessata è stata oggetto, in Belgio o in un altro Stato membro, di altra decisione definitiva per i medesimi fatti che viene ad ostacolare l'esercizio di successive azioni giudiziarie;
3° se la persona oggetto del mandato di cattura europeo non possa più essere tenuta penalmente responsabile, a fronte della legge belga, dei fatti all'origine del mandato di cattura europeo a motivo dell'età raggiunta;
4° se, secondo la legge belga, c'è prescrizione dell'azione pubblica o della pena, sempre che i fatti siano stati della competenza delle giurisdizioni belghe;
5° se ci sono seri motivi per credere che l'esecuzione del mandato di cattura europeo potrebbe avere per effetto il danneggiamento dei diritti fondamentali della persona interessata, così come consacrati all'art. 6 del trattato sull'Unione Europea.
Art. 5. § 1 L'esecuzione sarà rifiutata se il fatto alla base del mandato di cattura europeo non costituisce una infrazione ai sensi della legge belga.
§ 2. Il precedente paragrafo non sarà di applicazione se il fatto costituisce una delle seguenti infrazioni, sempre che lo Stato emittente lo punisca una pena privativa della liberta, con massimo di almeno tre anni:
1° partecipazione ad associazione a delinquere;
2° terrorismo;
3° tratta di esseri umani;
4° sfruttamento sessuale dei bambini e pedopornografia;
5° traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotropiche;
6° traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
7° corruzione;
8° frode, compresa la frode pregiudizievole per gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione 26 luglio 1995 relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee;
9° riciclaggio del frutto del crimine o delitto;
10° fabbricazione di monete false e contraffazione dell'euro;
11° cibercriminalità;
12° crimini contro l'ambiente, compresi il traffico illecito di specie animali minacciate ed il traffico illecito di specie ed essenze vegetali minacciate;
13° aiuto all'ingresso e soggiorno irregolari;
14° omicidio colposo, colpi e ferite gravi;
15° traffico illecito di organi e tessuti umani;
16 rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
17° razzismo e xenofobia;
18° furti organizzati o a mano armata;
19° traffico illecito di beni culturali, comprese le antichità e le opere d'arte;
20° truffa;
21° racket ed estorsione di fondi;
22° contraffazione e pirateria di prodotti;
23° falsificazione di documenti amministrativi e traffico di falsi;
24° falsificazione di mezzi di pagamento;
25° traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
26° traffico illecito di sostanze nucleari e radioattive;
27° traffico di autoveicoli derubati;
28° stupro;
29° incendio colposo;
30° crimini di competenza della giurisdizione della Corte penale internazionale;
31° dirottamento di aereo o nave;
32° sabotaggio.
§ 3. In materia di tasse ed imposte, dazi doganali e cambi, l'esecuzione del mandato di cattura europea non potrà essere rifiutato a motivo che la legge belga non impone lo stesso tipo di tasse o imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse ed imposte, dazi doganali e cambi che la legislazione dello Stato emittente.
§ 4. Per l'applicazione del comma 2, capoverso 14°, i fatti per aborto di cui all'art. 350, capoverso 2, del Codice penale belga e i fatti per eutanasia di cui alla legge belga 28 maggio 2002 relativa all'eutanasia non saranno considerati inclusi nella nozione di omicidio colposo.
Art. 6. L'esecuzione potrà essere rifiutata nei casi seguenti:
1° se la persona oggetto del mandato di cattura europeo è oggetto, in Belgio, di azione giudiziaria per lo stesso fatto alla base del mandato di cattura europeo;
2° se una autorità giudiziale belga avrà deciso di non inoltrare azioni giudiziarie per l'infrazione oggetto del mandato di cattura europeo, oppure di chiuderle.
3° se risulta dalle informazioni a disposizione del giudice che la persona interessata è stata definitivamente giudicata per i medesimi fatti da uno Stato non membro dell'Unione Europea sempre che, in caso di condanna, la sanzione sia stata scontata, sia presentemente in corso di esecuzione o non possa più essere eseguita in base alle leggi dello Stato che ha pronunciato la condanna;
4° se il mandato di cattura europeo è stato spiccato per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza, quando la persona interessata è belga o risiede in Belgio e che le autorità belghe competenti si siano impegnate ad eseguire tale pena o misura di sicurezza in conformità con la legge belga;
5° quando il mandato di cattura europeo si basa su infrazioni che:
- sono state commesse in tutto o parte sul territorio belga o in un luogo assimilato al suo territorio;
- sono state commesse fuori dal territorio dello Stato membro emittente e che l'ordinamento belga non autorizza azioni giudiziarie contro le medesime quando sono commesse fuori dal territorio belga.
Art. 7. Se il mandato di cattura europeo è stato spiccato per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza pronunciata da una decisione resa in contumacia, e se la persona interessata non è stata notificata di persona né diversamente informata della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione resa in contumacia, la sua consegna potrà essere subordinata alla condizione che l'autorità giudiziale emittente dia assicurazioni giudicate sufficienti all'uopo di garantire alla persona oggetto del mandato di cattura europeo la possibilità di chiedere una nuova procedura di giudizio nello Stato emittente, per essere giudicata in sua presenza.
L'esistenza nell'ordinamento dello Stato emittente di una disposizione che preveda il ricorso, e l'indicazione delle modalità di esercizio di tale ricorso dalle quali si possa desumere che la persona potrà effettivamente esercitare tale possibilità, dovranno essere considerate assicurazioni sufficienti ai sensi del primo capoverso.
Art. 8. Se la persona oggetto del mandato di cattura europeo spiccato per l'esercizio di azioni giudiziarie è cittadino belga o risiede in Belgio, la consegna dovrà essere subordinata alla condizione che, dopo essere stata giudicata, la persona sia rinviata in Belgio per ivi scontare la pena o la misura di sicurezza che sarà eventualmente pronunciata nei suoi confronti nello Stato emittente.
Sezione 2. ─ Procedura esecutiva
Subsezione 1. ─ L'arresto
Art. 9. § 1. La trasmissione di dati segnaletici fatta in conformità alle disposizioni dell'art. 95 della Convenzione applicativa del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comunitarie avrà valore di mandato di cattura europeo.
§ 2. Se tale trasmissione di dati segnaletici non conterrà tutti i dati richiesti per il mandato di cattura europeo, bisognerà aspettare la trasmissione del mandato di cattura europeo di cui agli artt. 2 e 3, in originale oppure in copia certificata conforme.
Art. 10. La persona ricercata potrà essere arrestata in base alla trasmissione di dati segnaletici di cui all'art. 9 o su esibizione del mandato di cattura europeo. L'arresto dovrà rispettare le modalità dell'art. 2 della legge belga 20 luglio 1990 sul carcere preventivo.
Subsezione 2. ─ Ordinanza del giudice istruttore
Art. 11. § 1. Entro ventiquattro ore dopo la privazione effettiva della libertà, la persona interessata dovrà essere presentata al giudice istruttore, che la informerà:
1° dell'esistenza e del contenuto del mandato di cattura europeo;
2° della possibilità ad essa offerta di consentire alla sua consegna all'autorità giudiziale emittente;
3° del suo diritto alla scelta di un avvocato e di un'interprete. L'assistenza del legale dovrà rispettare le regole della legge belga applicabili in materia. Medesima cosa si applicherà per l'eventuale supporto di un interprete.
Queste informazioni dovranno essere riportate nel verbale dell'audizione.
§ 2. Il giudice istruttore sentirà poi la persona interessata sul fatto del suo eventuale incarceramento e i suoi commenti in merito.
§ 3. Terminata l'audizione, il giudice istruttore potrà ordinare sia l'incarcerazione sia il mantenimento in carcere, sulla base del mandato di cattura europeo, tenendo conto delle circostanze di fatto che vi sono menzionate nonché delle circostanze invocate dalla persona interessata.
§ 4. Il giudice istruttore potrà, d'ufficio, su richiesta del Pubblico Ministero o della persona interessata, lasciare la medesima in libertà con l'imposizione di rispettare una o più condizioni, fino al momento della decisione definitiva circa l'esecuzione del mandato di cattura europeo.
Tali condizioni dovranno essere di natura a garantire che la persona interessata non commetta altri crimini o delitti, non si sottragga all'azione della giustizia, né possa fare sparire le prove o entrare in collusione con terzi.
Nel corso della procedura, il giudice istruttore potrà, d'ufficio o su richiesta del Procuratore del Re, imporre una o più nuove condizioni, cancellare, modificare o prorogare, in tutto o parte, le condizioni previamente imposte. Potrà anche dispensare la persona dall'osservazione delle suddette condizioni o soltanto di alcune di esse.
La persona interessata potrà chiedere il ritiro o la modifica di tutto o parte delle condizioni imposte; potrà anche chiedere di essere dispensata dalle suddette condizioni, o da alcune di esse.
Se le condizioni non saranno osservate, il giudice istruttore potrà emettere un mandato di cattura, nel rispetto delle modalità previste dalla legge belga 20 luglio 1990 relativa al carcere preventivo.
§ 5. Il giudice istruttore potrà anche esigere il pagamento previo ed integrale di una cauzione, di cui fisserà l'importo.
Tale cauzione sarà versata alla Cassa belga Depositi e Prestiti (Caisse des dépôts et Consignations) e il Pubblico Ministero, una volta ricevuta la distinta di versamento di tale cauzione, farà eseguire l'ordinanza di messa in libertà.
La cauzione sarà restituita, una volta resa la decisione definitiva circa l'esecuzione del mandato di cattura europeo, sempre che la persona interessata sia rimasta permanentemente sul territorio belga durante lo svolgimento della procedura.
La cauzione sarà devoluta allo Stato se la persona interessata, senza giustificazione legittima, lascia il territorio belga senza informarne le autorità giudiziali belghe o si sarà sottotratta all'esecuzione del mandato di cattura europeo.
§ 6. Se la persona è lasciata in libertà in applicazione dei §§ 4 o 5, il giudice istruttore ne informerà immediatamente il Pubblico Ministero che, a sua volta, ne informerà l'autorità giudiziale emittente.
§ 7. L'ordinanza motivata sarà notificata alla persona interessata entro e non oltre il termine di 24 ore di cui al § 1. Non potrà essere oggetto di alcun ricorso.
Art. 12. § 1. Immediatamente dopo la prima audizione, la persona interessata potrà comunicare liberamente con il proprio legale.
§ 2. Se la persona interessata non avrà scelto un avvocato, oppure non ne sceglie uno al termine dell'audizione prevista dall'art. 11, il giudice istruttore ne informa il Presidente dell'Ordine degli avvocati o suo delegato perché proceda alla nomina di un avvocato commesso d'ufficio, in conformità con l'art. 508/21 del Codice giudiziale belga.
Subsezione 3. ─ Procedura in caso di consenso da parte della persona interessata
Art. 13. § 1. Se la persona interessata consente alla propria consegna, dovrà dare tale consenso davanti al Procuratore del Re, alla presenza del proprio avvocato, dopo essere stata informata delle conseguenze del suo consenso, in particolare con relazione al fatto che tale consenso comporta la rinuncia al beneficio della regola della specialità.
§ 2. Il consenso dovrà essere verbalizzato. Il verbale sarà redatto in modo da far apparire che la persona interessata ha volontariamente dato il proprio consenso, in piena consapevolezza delle conseguenze di tale consenso.
§ 3. In caso di consenso da parte della persona interessata, e con riserva dell'accertamento da parte del giudice istruttore sulla base dell'art. 14, il Procuratore del Re deciderà circa l'esecuzione del mandato di cattura europeo.
§ 4. Il consenso potrà intervenire in qualsiasi momento della procedura. Potrà essere revocato da parte della persona interessata fin quando la sua consegna non sarà effettiva.
Subsezione 4. ─ Decisione sull'esecuzione del
mandato di cattura europeo
Art. 14. § 1. Se, in occasione dell'audizione di cui all'art. 11, il giudice istruttore accerta che ci sono i presupposti di una manifesta causa per rifiutare l'esecuzione del mandato di cattura europeo in base agli artt. 3 a 6, dovrà immediatamente prendere una decisione motivata di non esecuzione.
§ 2. Il Pubblico Ministero potrà fare appello contro la decisione di non esecuzione davanti la Sezione delle Imputazioni, entro e non oltre le 24 ore dalla data della decisione.
§ 3. In assenza di appello entro le 24 ore contro la decisione di non esecuzione del mandato di cattura europeo presa in conformità al comma 1, l'ordinanza presa in virtù dell'art. 11 cesserà di produrre effetti.
§ 4. Entro e non oltre 15 giorni dall'appello, la Camera delle Imputazioni deciderà sull'appello, dopo aver sentito il Procuratore generale e la persona interessata, assistita o rappresenta dal proprio avvocato. Prima di decidere, procederà agli accertamenti previsti all'art. 16, § 1.
§ 5. Almeno ventiquattro ore prima della comparizione, il luogo, la data e l'ora della comparizione dovranno essere indicati nel registro di cui all'art. 17, § 2, e il Cancelliere dovrà darne avviso per fax o lettera raccomandata alla persona interessata e al suo avvocato.
L'incartamento sarà messo alla disposizione della persona interessata e del suo avvocato nell'ultimo giorno lavorativo prima della comparizione.
La messa a disposizione dell'incartamento alla persona interessata e/o al suo avvocato potrà prendere la forma di copie certificate conformi dal Cancelliere.
L'incartamento sarà nuovamente messo alla loro disposizione durante la mattinata del giorno della comparizione se la vigilia non fosse un giorno lavorativo. In questo caso, la comparizione davanti alla Camera delle Imputazioni avrà luogo in pomeriggio.
§ 6. La decisione sull'appello sarà immediatamente comunicata al Procuratore generale e sarà notificata alla persona interessata entro le ventiquattro ore.
§ 7. La decisione sull'appello potrà essere oggetto di ricorso in cassazione, nelle modalità prevista all'art. 18.
Art. 15. Se il giudice istruttore ritenesse che i dati che lo Stato membro emittente ha comunicato nel mandato di cattura europeo non sono sufficienti per permettere la decisione circa la consegna, dovrà chiedere con urgenza la trasmissione dei dati addizionali necessari e potrà fissare una data limite per la loro ricezione, tenendo presente la necessità di rispettare il termine fissato all'art. 16, § 1.
Art. 16. § 1. Entro quindici giorni dall'arresto, la Camera del consiglio, su relazione del giudice istruttore, dopo aver sentito il Procuratore del Re e la persona interessata, assistita o rappresentata dal suo legale, emetterà una decisione motivata sull'esecuzione del mandato di cattura europeo.
Prima di rendere tale decisione, la Camera del consiglio accerterà:
1° se sussistono le condizioni dell'art. 3;
2° se è applicabile uno dei motivi di rifiuto previsti agli artt. da 4 a 6;
3° nel caso che il mandato di cattura europeo si riferisca ad un fatto contenuto nella lista enunciata all'art. 5 § 2, se le azioni, così come descritte nel mandato di cattura europeo, corrispondono realmente a quelle della suddetta lista;
4° se è il caso di chiedere le garanzie previste agli artt. 7 e 8.
§ 2. Almeno ventiquattro ore prima della comparizione, il luogo, la data e l'ora della comparizione dovranno essere indicati nel registro specifico tenuto dalla Cancelleria ed il Cancelliere dovrà darne avviso per fax o lettera raccomandata alla persona interessata e al suo avvocato.
L'incartamento sarà messo alla disposizione della persona interessata ed del suo avvocato nell'ultimo giorno lavorativo prima della comparizione.
La messa a disposizione dell'incartamento alla persona interessata e/o al suo avvocato potrà prendere la forma di copie certificate conformi dal Cancelliere.
L'incartamento sarà nuovamente messo alla loro disposizione durante la mattinata del giorno della comparizione se la vigilia non fosse un giorno lavorativo. In questo caso, la comparizione davanti alla Camera del consiglio avrà luogo in pomeriggio.
§ 3. La decisione sull'esecuzione del mandato di cattura europeo sarà immediatamente comunicata al Procuratore del Re e notificata alla persona interessata entro le ventiquattro ore. L'atto di notifica conterrà l'avvertimento per la persona interessata circa il suo diritto di presentare ricorso in appello e del termine entro il quale tale diritto dovrà essere esercitato.
§ 4. La decisione sull'esecuzione del mandato di cattura europeo dovrà indicare che la persona interessata non potrà essere oggetto di azioni giudiziarie, condannata o privata dalla libertà per una infrazione commessa prima dalla sua consegna, diversa da quella che ha motivato la sua consegna, in conformità con le disposizioni del ordinamento dello Stato emittente prese in conformità con gli artt. 27 e 28 della decisione-quadro 2002/584/JAI del 13 giugno 2002 relativa al mandato di cattura europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri.
§ 5. Se la Camera del consiglio non emette la sua decisione entro il termine previsto al comma 1, il giudice istruttore ordinerà la messa in libertà della persona, salvo ricorso in appello contro tale ordinanza presentato dal Pubblico Ministero alla Camera delle Imputazioni entro le 24 ore, in conformità con l'art. 17.
Art. 17. § 1. La persona interessata ed il Pubblico Ministero potranno ricorrere in appello contro la decisione della Camera del consiglio davanti la Camera delle Imputazioni. L'appello dovrà essere presentato entro e non oltre le 24 ore che, per il Pubblico Ministero correranno dalla data della decisione mentre che, per la persona interessata correranno dalla data in cui le sarà stata notificata.
§ 2. L'appello è depositato mediante dichiarazione presso la Cancelleria del Tribunal di prima istanza, inscritta in un apposito registro.
§ 3. Almeno ventiquattro ore prima della comparizione, il luogo, la data e l'ora della comparizione dovranno essere indicati nel registro di cui al § 2 ed il Cancelliere ne darà avviso, per fax o lettera raccomandata, alla persona interessata e al suo avvocato.
L'incartamento sarà messo alla disposizione della persona interessata e del suo avvocato nell'ultimo giorno lavorativo prima della comparizione.
La messa a disposizione dell'incartamento alla persona interessata e/o al suo avvocato potrà prendere la forma di copie certificate conformi dal Cancelliere.
L'incartamento sarà nuovamente messo alla loro disposizione durante la mattinata del giorno della comparizione se la vigilia non fosse un giorno lavorativo. In questo caso, la comparizione davanti alla Camera delle Imputazioni avrà luogo in pomeriggio.
§ 4. Entro quindici giorni della dichiarazione di cui al § 2, la Camera delle Imputazioni deciderà sull'appello con una decisione motivata, dopo aver sentito il Procuratore generale e la persona assistita o rappresentata dal suo avvocato. Prima di giudicare, procederà agli accertamenti all'art. 16, § 1, capoverso 2.
In assenza di tale decisione entro questo termine, la persona interessata sarà rimessa in libertà.
§ 5. La decisione circa l'appello sarà immediatamente comunicata al Procuratore generale e notificata alla persona interessata entro e non oltre le ventiquattro ore. L'atto di notifica conterrà un avvertimento per la persona interessata circa il suo diritto di presentare ricorso in cassazione e del termine entro il quale potrà esercitare tale diritto.
Art. 18. § 1. La decisione sull'appello potrà essere oggetto di ricorso in cassazione da parte del Pubblico Ministero o della persona interessata, entro il termine di ventiquattro ore che, per il Ministero pubblico, correrà dalla data della decisione mentre che, per la persona interessata correrà dalla data in cui le sarà stata notificata.
§ 2. L'incartamento sarà trasmesso alla Cancelleria della Corte di cassazione entro le ventiquattro ore dalla data del ricorso. I mezzi di cassazione potranno essere illustrati nell'atto di ricorso, o ancora in una Comparsa che dovrà pervenire alla Cancellerie della Corte di cassazione entro e non oltre il quinto giorno dalla data del ricorso.
§ 3. La Corte di cassazione deciderà entro quindici giorno dalla data del ricorso.
§ 4. Dopo una sentenza di cassazione con rinvio, la Camera delle Imputazioni alla quale la causa è stata rinviata deciderà entro quindici giorni dal pronunciamento della sentenza della Corte di cassazione.
§ 5. Se il ricorso in cassazione è rigettato, la decisione della Camera delle Imputazioni circa l'esecuzione del mandato di cattura europeo sarà immediatamente esecutoria.
Art. 19. § 1. Se, in certi casi specifici, non fosse possibile eseguire il mandato di cattura europeo nel termine di sessanta giorni dalla data del fermo della persona interessata, il Pubblico Ministero ne dovrà informare immediatamente la persona interessata nonché l'autorità giudiziale emittente, indicandone i motivi. In questo caso, il termine potrà essere prorogato di trenta giorni.
§ 2. Se, per circostanze eccezionali, non fosse presa la decisione definitiva relativa all'esecuzione del mandato di cattura europea entro il termine di 90 giorni dalla data del fermo della persona interessata, il Pubblico Ministero ne informerà il Procuratore federale che, a sua volta, ne informerà Eurojust, precisando i motivi di tale ritardo.
§ 3. I termini previsti dagli artt. 16 § 1, 17 § 4 e 18 § 3 saranno sospesi per tutto il tempo della proroga concessa, su richiesta della persona interessata o del suo avvocato.
Art. 20. § 1. L'ordinanza del giudice istruttore presa in virtù dell'art. 11 conserverà i suoi effetti fin quando la decisione sull'esecuzione del mandato di cattura europeo non sarà diventata definitiva.
§ 2. Il giudice istruttore potrà, nel rispetto delle modalità stipulate all'art. 11, §§ da 4 a 6, e dopo aver sentito la persona interessata assistita o rappresentata dal suo avvocato, mettere la persona interessata in libertà in ogni momento della procedura, fin a quando la decisione di eseguire il mandato di cattura europeo non sarà diventata definitiva.
§ 3. Se il giudice istruttore non emette decisione entro quindici giorni dalla richiesta di rimessa in libertà presentata dalla persona interessata, o se rigetta tale richiesta, la persona interessata potrà indirizzare la sua domanda alla Camera del consiglio.
§ 4. La decisione definitiva di eseguire il mandato di cattura europeo costituirà titolo di incarceramento fino alla consegna effettiva della persona allo Stato emittente.
Tuttavia, la decisione definitiva di eseguire il mandato di cattura europeo potrà prevedere la messa in libertà della personaa interessata, ma con condizioni o dietro cauzione, nel rispetto delle modalità stipulate all'art. 11, §§ 4 e 5, e ciò fino a quando la persona interessata non sarà stata consegnata allo Stato emittente.
Subsezione 5. ─ Comunicazione della decisione
Art. 21. Il Pubblico Ministero notificherà immediatamente la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato di cattura europeo alla persona interessata e all'autorità giudiziale emittente.
Subsezione 6. ─ Consegna della persona interessata
Art. 22. § 1. Il Pubblico Ministero concorderà con l'autorità competente dello Stato emittente una data per la consegna nei tempi più brevi. Tale data dovrà comunque avvenire entro e non oltre dieci giorni dopo la decisione di eseguire il mandato di cattura europeo. La persona interessata ne dovrà essere immediatamente informata.
§ 2. Se un caso di forza maggiore venisse ad impedire la consegna della persona interessata nel termine previsto al § 1, il Pubblico Ministero prenderà immediatamente contatto con l'autorità competente dello Stato emittente per stipulare una nuova data per la sua consegna. Questa nuova data dovrà intervenire entro e non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al § 1. La persona interessata sarà immediatamente informata della nuova data.
§ 3. La consegna avrà luogo entro dieci giorni dalla nuova data stipulata.
§ 4. Scaduti i termini di cui ai §§ da 1 a 3, se la persona interessata si trova ancora incarcerata, sarà rimessa in libertà.
Art. 23. § 1. Il Pubblico Ministero potrà in certi casi eccezionali soprassedere temporaneamente alla consegna per motivi umanitari serie, come ad esempio quando ci sono validi motivi per ritenere che ciò metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute della persona interessata.
§ 2. L'esecuzione del mandato di cattura europeo avrà luogo non appena questi motivi avranno cessato di esistere. Il Pubblico Ministero ne informerà immediatamente l'autorità giudiziale emittente e converrà con essa di una nuova data per la consegna. Questa nuova data dovrà intervenire entro e non oltre i successivi dieci giorni. La persona interessata dovrà esserne immediatamente informata.
§ 3. In questo caso, la consegna avrà luogo entro i dieci giorni che seguiranno la nuova data fissata.
§ 4. Spirata il termine di cui al § 3, se la persona interessata si trova ancora incarcerata, sarà rimessa in libertà.
Art. 24. § 1. A deroga di quanto stipulato all'art. 22, il Pubblico Ministero potrà prorogare la consegna della persona interessata perché possa essere oggetto di azioni giudiziarie in Belgio o, se è già stata condannata, perché ivi possa scontare una pena nella quale è incorsa per un fatto diverso da quello oggetto del mandato di cattura europeo.
L'esecuzione del mandato di cattura europeo avrà luogo non appena i suddetti motivi avranno cessato di esistere. Il Pubblico Ministero ne informerà immediatamente l'autorità giudiziale dello Stato emittente e converrà con essa di una nuova data di consegna. La nuova data interverrà entro e non oltre i dieci giorni.
In questo caso, la consegna avrà luogo entro i prossimi dieci giorni dalla nuova data stipulata.
Spirato il termine di cui al capoverso 3, se la persona si trova ancora incarcerata, sarà rimessa in libertà.
§ 2. Anziché prorogare la consegna, il Pubblico Ministero potrà anche consegnare temporaneamente la persona interessata allo Stato emittente, secondo modalità da determinare di comune accordo con l'autorità competente dello Stato emittente.
Art. 25. Tutti i dati relativi alla durata dell'incarcerazione della persona interessata a motivo dell'esecuzione del mandato di cattura europeo saranno trasmessi dal Pubblico Ministero all'autorità giudiziale emittente all'atto della consegna.
Sezione 3. ─ Consegna di oggetti
Art. 26. § 1. Su richiesta dell'autorità giudiziale emittente o di propria iniziativa, la Camera del consiglio potrà decidere se è opportuno sequestrare e consegnare gli oggetti:
1° che possono servire di corpo di reato;
2° che sono stati acquisiti dalla persona interessata per via dell'infrazione.
La Camera del consiglio darà ordine di restituire gli oggetti che non sono direttamente connessi al fatti contestati alla persona interessata e deciderà, se del caso, circa i reclami di terzi detentori o altri aventi diritto.
§ 2. La consegna degli oggetti di cui al § 1 sarà fatta anche quando il mandato di cattura europeo non potrà essere eseguito a motivo del decesso o dell'evasione della persona interessata.
§ 3. Quando saranno possibili il sequestro o la confiscazione degli oggetti di cui al § 1 sul territorio belga, le autorità giudiziali belghe interessate potranno, se gli oggetti sono richiesti per una procedura penale in corso, conservarli in forma temporanea o consegnarli allo Stato membro emittente, con riserva di restituzione.
Sezione 4. ─ Casi particolari
Art. 27. § 1. Quando una persona è oggetto di un mandato di cattura europeo allorché è stata previamente estradata verso il Belgio da uno Stato estraneo all'Unione Europea ed è protetta dalle disposizioni relative alla specialità dell'accordo in virtù del quale è stata estradata, il Pubblico Ministero ne informerà immediatamente la persona interessata ed il Ministero belga della Giustizia, in modo che questi inoltri immediatamente una richiesta di consenso allo Stato a partire dal quale la persona interessata era stata estradata.
§ 2. I termini di cui agli artt. da 16 a 19 cominceranno a correre dalla data in cui le regole della specialità cesseranno di essere applicabili.
Art. 28. § 1. Quando la persona interessata beneficia di un privilegio o di una immunità in Belgio, i termini di cui agli artt. da 16 a 19 cominceranno a correre soltanto in caso di revoca del privilegio o dell'immunità, e dalla data di tale revoca.
§ 2. Se la revoca del privilegio o dell'immunità dipende da una autorità belga, il Pubblico Ministero ne farà immediata richiesta alla suddetta autorità.
§ 3. Se la revoca del privilegio o della immunità dipende dell'autorità di un altro Stato o di una organizzazione internazionale, il giudice istruttore sospenderà la procedura nell'attesa che il privilegio o l'immunità siano stati revocati su iniziativa dell'autorità giudiziale emittente. Ne informerà l'autorità giudiziale emittente.
Art. 29. § 1. Se diversi Stati hanno spiccato mandati di cattura europei nei confronti di una medesima persona, il Procuratore del Re ne informerà il Procuratore federale e adirà la Camera del consiglio perché faccia la scelta del mandato di cattura europeo la cui procedura sarà eseguita.
§ 2. La Camera del consiglio deciderà entro quindici giorni, in base al parere del Procuratore federale, tenendo presenti tutte le circostanze di cui, in particolare, la gravità relativa dei fatti, i luoghi dove sono state commesse le infrazioni, le date rispettive dei mandati di cattura europei ed anche se siano stati spiccati per l'esercizio di azioni giudiziarie o per l'esecuzione di una pena o di una misura privative della libertà.
§ 3. Il Procuratore federale potrà chiedere il parere dell'Eurojust sulla scelta da operare.
§ 4. Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente alle varie autorità giudiziarie emittenti, la decisione presa circa la scelta del mandato di cattura europeo la cui procedura sarà eseguita.
Art. 30. § 1. In caso di conflitto fra un mandato di cattura europeo e una richiesta di estradizione presentata dal un paese terzo, il Pubblico Ministero ne informerà immediatamente il Procuratore federale ed il governo belga, comunicando loro i commenti del giudice istruttore adito, in modo che il governo possa decidere se conviene dar priorità al mandato di cattura europeo o alla richiesta di estradizione.
§ 2. La decisione sarà presa dal Pubblico Ministero, su parere del Procuratore federale e in base ai commenti del giudice istruttore adito, entro trenta giorni dall'informazione, tenendo debitamente conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui all'art. 29 § 2, così come di quelle menzionate nella convenzione applicabile.
§ 3. I termini di cui agli artt. da 16 a 19 cominceranno a correre soltanto dalla data della decisione di cui al § 2.
§ 4. Se il governo decide che conviene dare la priorità al mandato di cattura europeo in applicazione del § 1 ma che l'autorità giudiziale competente decide invece di non eseguirlo, il Pubblico Ministero ne informerà il governo affinché sia possibile portare avanti la procedura di estradizione.
Art. 31. § 1. Se, una volta consegnata la persona, l'autorità competente dello Stato emittente desidera giudicare, condannare e privare della libertà la medesima a fronte di una infrazione commessa prima della consegna ma diversa da quella che ha motivato la consegna, spetterà alla Camera del consiglio che ha consegnato la persona decidere secondo le modalità previste all'art. 16 della presente legge.
A questo proposito, la persona consegnata potrà farsi rappresentare in Belgio dal suo avvocato se non ha la possibilità di presentarsi di persona davanti al giudice belga.
§ 2. La decisione sarà presa entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Capitolo IV. ─ Mandato di cattura europeo spiccato
da una autorità giudiziale belga
Art. 32. § 1. Quando esistano i presupposti per ritenere che una persona ricercata al fine di azioni giudiziarie penali si trova nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, il giudice istruttore spiccherà un mandato di cattura europeo nel rispetto delle forme e delle modalità stipulate agli artt. 2 e 3. Il mandato di cattura europeo spiccato al fine di azioni penali potrà essere dato soltanto nel rispetto delle modalità della legge 20 luglio 1990 relativa al carcere preventivo.
§ 2. Quando esistano i presupposti per pensare che una persona ricercata al fine dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza si trova nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, il Procuratore del Re spiccherà un mandato di cattura europeo nel rispetto delle forme e delle modalità stipulate agli artt. 2 e 3.
Se, in questo caso, la pena o la misura di sicurezza è stata pronunciata con una decisione resa in contumacia e se la persona ricercata non è stata notificata di persona o diversamente informata della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione resa in contumacia, il mandato di cattura europeo dovrà indicare che la persona ricercata avrà la possibilità di presentare opposizione in Belgio per ivi essere giudicata di persona.
Art. 33. § 1. Il mandato di cattura europeo sarà redatto nelle forme prescritte, come da allegato alla presente legge.
§ 2. Se è noto il luogo dove si trova la persona, il mandato di cattura europeo potrà essere indirizzato direttamente all'autorità giudiziale esecutiva.
§ 3. I dati segnaletici della persona ricercata potranno, in ogni caso, essere trasmessi al Sistema informativi Schengen.
§ 4. Se non è nota l'autorità giudiziale esecuttiva competente, potranno essere effettuate le ricerche necessarie presso i punti di contatto offerti dalla Rete giudiziale europea, allo scopo di ottenere l'informazione cercata dallo Stato esecutivo.
§ 5. La trasmissione del mandato di cattura europeo potrà essere fatta attraverso le vie seguenti:
1° in priorità, attraverso il Sistema informativo Schengen;
2° attraverso il sistema di telecomunicazioni di sicurezza della Rete giudiziale europea;
3° se non fosse possibile attingere al Sistema informativo Schengen, attraverso i servizio dell'Interpol;
4° attraverso ogni altro mezzo sicuro che permetta di ottenerne traccia scritta, mettendo in atto modalità atte a permettere allo Stato membro esecuttivo di verificarne l'autenticità.
Art. 34. Il Pubblico Ministero o, se del caso, il giudice istrutore potranno, in ogni momento, trasmettere tutti i dati addizionali necessari all'autorità giudiziale esecuttiva.
Art. 35. Se la persona ricercata beneficia di privilegio o immunità nello Stato esecutivo e che la revoca del privilegio o della immunità dipende dell'autorità di un Stato che non sia lo Stato esecutivo o ancora di una organizzazione internazionale, il Pubblico Ministero ne informerà il Ministro belga della Giustizia affinché il Belgio possa chiedere tale revoca allo Stato o all'organizzazione internazionale del caso.
Art. 36. Ogni periodo di incarcerazione che risulti dall'esecuzione di un mandato di cattura europeo sarà dedotto dalla durata totale di privazione della libertà da scontare in Belgio a seguito di condanna ad una pena o misura di sicurezza privative della libertà.
Art. 37. § 1. Ogni persona consegnata in base ad un mandato di cattura europeo spiccato da una autorità giudiziale belga non potrà essere sottoposta a giudizio, condannata o privata dalla libertà per una infrazione commessa prima della sua consegna, diversa da quella che ha motivato la consegna.
§ 2. Il § 1 non sarà applicabile nei casi seguenti:
1° se, anche se ha avuto la possibilità di farlo, la persona interessata non avrà lasciato il territorio belga nei 45 giorni seguenti la sua scarcerazione definitiva, o se vi sarà rientrata dopo averlo lasciato;
2° se l'infrazione non è punita da una misura privativa della libertà;
3° se la procedura penale non dà luogo all'applicazione di una misura che restringa la libertà individuale;
4° se la persona interessata è incorsa in una pena o misura non privativa della libertà, in particolare se si tratta di pena pecuniaria o di incarcerazione sussidiaria, anche se tale pena o misura potrebbe restringere la sua libertà individuale;
5° se la persona interessata ha dato il proprio consenso alla sua consegna, eventualmente all'atto di aver rinunciato alla regola della specialità;
6° se la persona interessata ha espressamente rinunciato, dopo essere stata consegnata, al beneficio della regola della specialità per fatti specifici, previ alla sua consegna. La rinuncia dovrà allora essere fatta davanti al Procuratore del Re e sarà verbalizzata. Sarà redatta in modo da lasciare apparire che la persona interessata ha agito di sua propria volontà, con piena consapevolezza delle conseguenze. Allo scopo, la persona interessata avrà il diritto di farsi assistere da un avvocato.
Se, all'infuori dei casi di cui al capoverso 1, il giudice istruttore, il Procuratore del Re o la giurisdizione desiderasse, secondo il caso, sottoporre a giudizio, condannare o privare della libertà la persona consegnata per una infrazione commessa prima della sua consegna, ma diversa da quella che ha motivato tale consegna, una richiesta di consenso dovrà essere presentata all'autorità giudiziale esecutiva, assieme ai dati menzionati all'art. 2 § 4, accompagnati, se del caso, dalla relativa traduzione.
Art. 38. § 1. Ogni persona consegnata al Belgio in virtù di un mandato di cattura europeo potrà, senza il consenso dello Stato membro esecutivo, essere consegnata ad uno Stato membro diverso dallo Stato esecutivo in virtù di un mandato di cattura europeo spiccato per una infrazione commessa prima dalla sua consegna nei casi seguenti:
1° se, anche se ha avuto la possibilità di farlo, la persona interessata non ha lasciato il territorio belga nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, o se vi è rientrata dopo averlo lasciato;
2° se la persona interessata accetta di essere consegnata ad uno Stato membro diverso dallo Stato esecutivo in virtù di un mandato di cattura europeo. Tale consenso dovrà allora essere dato davanti al Procuratore del Re e verbalizzato. Sarà redatto in modo da lasciare apparire che la persona interessata ha agito di sua propria volontà, con piena consapevolezza delle conseguenze. Allo scopo, la persona interessata avrà il diritto di farsi assistere da un avvocato.
§ 2. All'infuori dei casi di cui al § 1, ogni richiesta di consenso dovrà essere presentata all'autorità giudiziale esecutiva, con i dati menzionati all'art. 2 § 4, accompagnati dalla relativa traduzione.
§ 3. Una persona consegnata al Belgio in virtù di un mandato di cattura europeo non potrà essere estradata verso uno Stato terzo senza il previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro che avrà consegnato la persona interessata.
Capitolo V. ─ Transito
Art. 39. § 1. Il Belgio accetta il transito attraverso il proprio territorio di ogni persona ricercata che sia oggetto di consegna, sempre che abbia previamente ricevuto informazioni circa:
- esistenza di un mandato di cattura europeo;
- generalità e cittadinanza della persona oggetto del mandato di cattura europeo;
- natura e qualifica legale dell'infrazione;
- descrizione delle circostanze dell'infrazione, compresi la data ed il luogo.
§ 2. Se la persona oggetto del mandato di cattura europeo allo scopo dell'esercizio di azioni giudiziarie è cittadina belga o risiede in Belgio, il transito potrà essere subordinato alla condizione che la persona, dopo essere stata giudicata, sia rimpatriata in Belgio per ivi scontare la pena o la misura di sicurezza eventualmente pronunciata contro di essa nello Stato emittente. La persona interessata dovrà essere sentita in merito.
§ 3. Quando il transito di un cittadino belga o di una persona che risiede in Belgio è richiesto allo scopo dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza, il transito potrà essere rifiutato se le autorità belghe competenti si impegnano a eseguire tale pena o misura di sicurezza in conformità alla legge belga. La persona interessata dovrà essere sentita in merito.
Art. 40. § 1. Il Ministro belga della Giustizia sarà l'autorità incaricata di ricevere le richieste di transito e i documenti necessari allo scopo, così come ogni altra corrispondenza ufficiale relativa a tali richieste.
§ 2. La richiesta di transito, così come tutti i dati previsti all'art. 39, potranno essere trasmessi con ogni mezzo che permetta di conservarne una traccia scritta. Il Ministro belga della Giustizia farà conoscere la sua decisione con il medesimo mezzo.
Art. 41. § 1. L'utilizzazione della via aerea senza scalo è autorizzata, senza formalità.
§ 2. Tuttavia, se dovesse verificarsi un atterraggio fortuito, gli artt. 30 e 40 saranno applicabili.
Art. 42. Gli artt. 39 e 40 si applicheranno anche quando un transito sarà relativo ad una persona estradata dal uno Stato terzo verso uno Stato membro.
Capitolo VI. ─ Disposizione finale
Art. 43. § 1. All'infuori dei casi di cui all'art. 40, il Servizio pubblico federale belga di giustizia (Service public Fédéral Justice) darà la propria assistenza, su richiesta, alle autorità giudiziali competenti per l'esecuzione della presente legge.
§ 2. Le autorità giudiziali competenti informeranno, senza indugio, il Service public Fédéral Justice di ogni difficoltà incontrata nell'applicazione della presente legge, sia in occasione dell'esecuzione in Belgio di un mandato di cattura europeo estero, sia in occasione dell'esecuzione da uno Stato membro di un mandato di cattura europeo spiccato da una autorità giudiziale belga.
Capitolo VII. ─ Disposizione transitoria
Art. 44. § 1. La presente legge si applica al fermo e alla consegna di una persona ricercata in virtù di un mandato di cattura europeo fra il Belgio e gli Stati membri dell'Unione Europea a partire dal 1 gennaio 2004. Le richieste di consegna precedenti a tale data continueranno ad essere regolate dagli strumenti esistenti nel campo dell'estradizione.
Per le relazioni con le autorità competenti francesi, la presente legge si applicherà al fermo e alla consegna di persona interessata da mandato di cattura europeo per fatti commessi dopo il 7 agosto 2002.
§ 2. Se una persona è stata arrestata prima del 1 gennaio 2004 in base ad una richiesta di cattura provvisoria in vista di estradizione e che tale richiesta di estradizione non è stata indirizzata al Belgio prima del 31 dicembre 2003, il titolo di incarceramento precedente resterà valido e la situazione della persona sarà regolata dalla presente legge. I termini di cui agli artt. da 16 a 19 cominceranno a correre dal 1 gennaio 2004.
§ 3. Per le relazioni con gli Stati membri che non hanno recepito la decisione-quadro 2002/584/JAI del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002 relativa al mandato di cattura europeo e alle procedure di consegna fra Stati Membri, la legge belga 15 marzo 1874 sulle estradizioni o gli strumenti esistenti nel campo dell'estradizione resteranno applicabili.
Promulghiamo la presente legge, ordiniamo che sia rivestita del sigillo dello Stato (belga) e pubblicata sul Moniteur belge.
Fatto a Bruxelles, lì 19 dicembre 2003
F.to ALBERT
Per il Re:
il Ministro della Giustizia, Sig.ra L. ONKILINK
Timbrata dal sigillo dello Stato:
il Ministro della Giustizia, Sig.ra L. ONKELINK
ALLEGATO
MANDATO DI CATTURA EUROPEO[1]
Il presente mandato è stato spiccato da una autorità giudiziale competente. Chiedo che la persona identificata di seguito sia fermata e consegnata alle autorità giudiziali allo scopo di azioni giudiziarie penali o per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà.
|
a) Informazioni relative alle generalità della persona ricercata:
Cognome:
Nome(i):
Cognome da nubile (se del caso):
Alias (se del caso):
Sesso:
Cittadinanza:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza e/o indirizzo noto:
Lingua/Lingue conosciute dalla persona ricercata (se note):
Connotati e contrassegni salienti della persona ricercata:
Foto ed impronte digitali della persona ricercata, se sono disponibili e se
è possibile comunicarle, o indirizzo e telefono della persona da contattare
per ottenere le suddette informazioni o un profilo DNA (se questi dati
possono essere comunicati, ma non sono stati inclusi).
|
|
b) Decisione sulla quale si basa il mandato di cattura 1. Mandato di cattura o decisione giudiziale con medesima forza: Tipo: 2. Sentenza esecutoria: Riferimento
|
|
c) Indicazioni sulla durata della pena 1. Durata massima della pena o misura di sicurezza privative della libertà che potrà essere inflitta per l'infrazione o le infrazioni commesse:
2: Durata della pena o misura di sicurezza privative della libertà inflitta:
Pena residua da scontare:
|
|
d) Decisione resa in contumacia e: - la persona interessata è stata notificata personalmente o informata diversamente della data e luogo dell'udienza che ha portato alla decisione resa in contumacia; o - la persona interessata non è stata notificata personalmente o informata diversamente della data e luogo dell'udienza che ha portato alla decisione reso in contumacia, ma beneficia delle suddette garanzie giuridiche dopo essere stata consegnata alle autorità giudiziali (garanzie di questo tipo potranno essere fornite in anticipo: Le suddette garanzie giuridiche sono:
|
|
e) Infrazione/Infrazioni Il presente mandato si riferisce ad un numero totale ..... di infrazioni. Descrizione delle circostanze nelle quali la o le infrazioni sono state commesse, compresi il momento (data e ora), il luogo ed il grado di coinvolgimento della persona ricercata nell'infrazione o nelle infrazioni commesse:
Natura e qualifica legale della o delle infrazioni e disposizione statutaria o codice applicabile:
I. Segnare, se del caso, se si tratta di una o più delle seguenti infrazioni punite nello Stato membro emittente di pena o misura di sicurezza privative della libertà con massimo di almeno 3 anni così come definite dal ordinamento dello Stato membro emittente: □ associazione a delinquere; □ terrorismo; □ tratta di esseri umani; □ sfruttamento sessuale di bambini e pedopornografia; □ traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotropiche; □ traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; □ corruzione; □ frode, ivi compresa la frode pregiudizievole per gli interessi finanziari delle Comunità europee ai senso della Convenzione 26 luglio 1995 relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee; □ riciclaggio del prodotto del crimine; □ fabbricazione di moneta falsa e contraffazione dell'euro; □ cibercriminalità;
□ crimini contro l'ambiente, compreso il traffico illecito di specie animali minacciate ed il traffico illecito di specie ed essenze vegetali minacciate; □ aiuto all'ingresso ed al soggiorno irregolari; □ omicidio colposo, colpi e ferite gravi; □ traffico illecito di organi e tessuti umani; □ rapimento, sequestro e presa di ostaggi; □ razzismo e xenofobia; □ furti organizzati o armati; □ traffico illecito di beni culturali, comprese le antichità e le opere d'arte; □ truffa; □ racket ed estorsione di fondi; □ contraffazione e pirateria di prodotti; □ falsificazione di documenti amministrativi e traffico di falsi; □ falsificazione di mezzi di pagamento; □ traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; □ traffico illecito di materie nucleari e radioattive; □ traffico di autoveicoli derubati; □ stupro; □ incendio colposo; □ crimini di competenza della giurisdizione della Corte penale internazionale; □ dirottamento di aero o nave; □ sabotaggio.
II: Descrizione completa dell'infrazione o delle infrazioni che non si riferiscono ai casi di cui al precedente punto I.
|
|
f) Altre circostanze pertinenti nella fattispecie (informazioni facoltative) (N.B. Sarà possibile includere in questo punto eventuali commenti sull'extraterritorialità, l'interruzione di periodi limitati nel tempo ed altre conseguenze dell'infrazione)
|
|
g) Il presente mandato si riferisce anche al sequestro e alla consegna degli oggetti che possano servire di corpo di reato. Il presente mandato si riferisce anche al sequestro e alla consegna degli oggetti acquisiti dalla persona ricercata per effetto dell'infrazione. Descrizione degli oggetti (con indicazione dei luoghi dove si trovano), se sono noti:
|
|
h) L'infrazione o le infrazioni per la quale o per le quali il presente mandato è stato emesso è o sono passibili di pena o misura di sicurezza privative della libertà a carattere perpetuo oppure ha (hanno) avuto per effetto una simile pena o misura: - l'ordinamento giuridico dello Stato membro emittente prevede la revisione della pena inflitta su richiesta o al massimo dopo 20 anni, in vista della non esecuzione della suddetta pena o misura; e/o - l'ordinamento giuridico dello Stato membro emittente prevede l'applicazione di misure di clemenza alla quali la persona può pretendere in virtù del diritto o della pratica dello Stato membro emittente in vista della non esecuzione della suddetta pena o misura.
|
|
i) L'autorità giudiziale che ha emesso il mandato: Nome ufficiale: Nome del suo Rappresentante(1): Incarico (titolo/grado): Riferimento dell'incartamento: Indirizzo: Tel. (prefisso paese, prefisso zona o città): Fax (prefisso paese, prefisso zona o città): E-mail: Recapito della persona da contattare per prendere le disposizioni pratiche necessarie alla consegna della persona:
|
|
In caso di designazione di una autorità centrale per la trasmissione e ricezione amministrative di mandati di cattura europei: Nome dell'autorità centrale: Nominativo dell'eventuale persona da contattare (titolo, grado e nome): Indirizzo: Tel. (prefisso paese, prefisso zona o città): Fax (prefisso paese, prefisso zona o città): E-mail:
|
|
Firma dell'autorità giudiziale emittente e/o del suo Rappresentante: Nome: Incarico (titolo/grado): Data: Timbro ufficiale (se disponibile): |
[1] Il presente mandato deve essere redatto, e tradotto, nelle lingue ufficiali dello Stato membro esecutivo, quando è noto, o in ogni altra lingua accettato dal medesimo.