Seleziona il tribunale di tuo interesse tivoli viterbo civitavecchia rieti roma velletri frosinone latina cassino
Home | Uffici Giudiziari | Come fare per | Modulistica | Cerca nel sito | Link utili
spaziatore

spaziatore
avviso
spaziatore
5/07/2010
autorizzazione chiusura varchi periodo estivo 2010 Corte di Appello di Roma

Vademecum per l'emissione del M.A.E.
(a cura del Ministero della Giustizia)
spaziatore
MAE
(aggiornato al 15/12/2008)
spaziatore
comuni
spaziatore
aste
spaziatore
procedure
spaziatore
sentenze iusacbonum
spaziatore

Via dei Bresciani, 32
00186 ROMA (RM)

Tel. 06 - 688931
Fax 06 - 68892766

E-mail: tribmin.roma@giustizia.it

Dove siamo . . .


UFFICI DEL TRIBUNALE

Il Tribunale per i Minorenni è un organo giudiziario ordinario, specializzato a composizione mista, formato cioè da giudici professionali (detti anche "giudici togati") e da giudici onorari, che sono degli esperti nominati dal Consiglio Superiore della magistratura per un periodo di tre anni rinnovabile.

Sono presenti attualmente le seguenti professionalità: psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, psicoterapeuti, educatori.

Il Tribunale giudica con collegi composti da quattro giudici: un presidente, un giudice, un giudice onorario donna ed un giudice onorario uomo. Ciascuno di questi quattro giudici dispone di un voto, e il voto dei giudici onorari ha lo stesso peso di quello del giudice togato e del presidente: Le decisioni sono sempre collegiali ed impugnabili innanzi alla Sezione per i minorenni della Corte d'Appello.

La composizione del Tribunale per i minorenni nell'udienza preliminare (GUP) è leggermente diversa. Infatti le decisioni sono prese da tre giudici: un giudice togato e due giudici onorari (un uomo e una donna).
I Tribunali per i minorenni non sono divisi in sezioni. Tuttavia nei tribunali più grandi, come quello di Roma, ovvie esigenze organizzative impongono una razionale divisione del lavoro e la creazione di una pluralità di collegi giudicanti. Ciascuno di questi collegi è presieduto da un giudice anziano e quando giudica è il Tribunale per i minorenni, con piena indipendenza di giudizio.
Il Tribunale non potrebbe funzionare senza il supporto delle cancellerie. Tutti i servizi di fanno capo al primo dirigente, che distribuisce il personale secondo le esigenze dell'ufficio e risponde direttamente al presidente del tribunale. Il primo dirigente è inoltre responsabile del Centro elettronico e di elaborazione dati del Tribunale.

Nello stesso edificio in cui ha sede il Tribunale si trova anche la Procura della repubblica per i minorenni.
E' questo l'Ufficio del Pubblico Ministero, organismo diverso e distinto dal tribunale. E' composto dal procuratore della repubblica e da sette sostituti. Esso esercita l'azione penale nei confronti dei minorenni imputati di reato e può chiedere provvedimenti civili a protezione dei minori.
Il Pubblico Ministero è un magistrato, ma non è un giudice. La sua posizione è quella di parte, sia pure pubblica e qualificata. Può quindi chiedere provvedimenti al tribunale il quale può accogliere o respingere le sue richieste. Contro la decisione del tribunale il Pubblico Ministero può proporre impugnazione alla corte d'appello, così come possono farlo gli altri soggetti nei cui confronti è preso il provvedimento. Nei procedimenti civili minorili il Pubblico Ministero deve sempre essere sentito.
Le competenze del Tribunale per i minorenni si dividono in competenza civile, competenza penale e competenza amministrativa.
Il settore civile riguarda interventi in materia di potestà dei genitori sul figlio.
Il Tribunale, quando ricorrono i presupposti di legge, può limitare la potestà dei genitori e nei casi più gravi toglierla; può impartire prescrizioni, affidare il figlio all'uno o all'altro genitore oppure affidarlo a parenti o a un servizio sociale. Quando un bambino in famiglia è trascurato o maltrattato il tribunale può disporre misure di vigilanza e di sostegno da parte dei servizi sociali, oppure collocarlo in affidamento familiare anche contro la volontà dei genitori, regolando i loro rapporti con lui. Quando risulta che un bambino è abbandonato, il tribunale deve dichiararlo adottabile e provvedere alla sua adozione. Rientrano nel settore civile anche le adozioni internazionali, le dichiarazioni giudiziali di paternità e maternità naturali, l'affidamento del figlio nella famiglia di fatto, i procedimenti in materia di sottrazione internazionale di minori ed altro ancora.
I procedimenti civili del tribunale per i minorenni iniziano su richiesta di uno dei genitori o di un parente, oppure su richiesta del pubblico ministero. In alcuni casi (es. richiesta di autorizzazione al matrimonio) iniziano su richiesta dello stesso minore. In caso di segnalazione di abbandono o in caso di grave urgenza il tribunale può iniziare il procedimento anche d'ufficio e prendere provvedimenti provvisori. Di norma però vale la regola generale, secondo cui il giudice non deve procedere d'ufficio ma solo su istanza dei soggetti legittimati a farlo. Fra questi la legge non include i servizi sociali. Pertanto, le segnalazioni dei servizi che pervengono al Tribunale vengono trasmesse tutte (eccettuati i casi di grave urgenza) al Pubblico ministero perché valuti se promuovere o meno il relativo procedimento.
Gli affari civili sono assegnati secondo un criterio casuale ed automatico ai giudici togati, fatta eccezione per i procedimenti relativi alle domande di adozione nazionale che sono assegnati, sempre secondo un criterio casuale ed automatico, a giudici onorari.

Vi sono tre collegi civili, ai quali sono addetti un certo numero di giudici togati ed onorari, ed un ulteriore collegio per i procedimenti di opposizione alle dichiarazioni di adottabilità dei minori e per il loro abbinamento a coppie disponibili all’adozione.

Il primo collegio civile si riunisce in camera di consiglio tutti i lunedì ed il 2° e 4° martedì del mese e tiene l’udienza collegiale il 1° e 3°martedì del mese.

Il secondo collegio civile si riunisce in camera di consiglio tutti i venerdì ed il 1° e 3° giovedì del mese e tiene udienza civile collegiale il 2° e 4° giovedì del mese.

Il terzo collegio civile si riunisce in camera di consiglio tutti i martedì del mese ed il 1° e 3° mercoledì del mese e tiene udienza civile il 2° e il 4° mercoledì del mese.

Il collegio civile per le adozioni e gli abbinamenti si riunisce in camera di consiglio abbinamenti tutti i giovedì e tiene udienza collegiale di opposizione alle dichiarazioni di adottabilità il2° e il 4° martedì del mese.

I principali procedimenti civili sono:
• Procedimenti di adozione nazionale (domande di adozione ai sensi dell’art. 22 L. 184/83 e successive modificazioni);
• Procedimenti di adozione internazionale (domande di disponibilità e di dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale ex art. 29/bis L. 184/83 e succ. mod.);
• Procedimenti di volontaria giurisdizione (procedimenti relativi alla dichiarazione di adottabilità ex artt. 8 e segg. L. 184/83 e succ. mod.; procedimenti di controllo sull’esercizio della potestà ex artt. 330 e segg. C.c.; regolamento della potestà dei genitori naturali ex art. 317/bis c.c.; autorizzazione al matrimonio dei minorennieex art. 84 c.c.; assunzione di cognome del genitore da parte del figlio naturale ex art. 262 c.c.; ammissibilità dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità ex art. 274 c.c.; autorizzazione all’impugnazione di riconoscimento di paternità o maternità ex artt. 74 L. 184/83 e 264 c.c.; inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima ex art. 252 c.c.; autorizzazione al rilascio di atti dello stato civile per i minori adottati ed accesso alle informazioni sulla identità dei genitori naturali ex art. 28 L. 184/83 e succ. mod.; sottrazione internazionale di minori ex art. 7 L. 64/94 ;
• Procedimenti contenziosi (opposizioni a dichiarazioni di adottabilità ex art. 17 L. 184/83; riconoscimento di figlio naturale ex art. 250 c.c.; dichiarazione giudiziale di paternità o maternità ex art. 269 c.c.; interdizione ed inabilitazione di minorenne nell’ultimo anno prima del raggiungimento della maggiore età ex art. 416 c.c.).

La competenza penale riguarda i casi in cui un minorenne abbia almeno quattordici anni e sia accusato di aver commesso un reato. Inizia allora, su richiesta del Pubblico Ministero un processo penale alquanto diverso da quello per gli adulti. Infatti bisogna decidere non soltanto se il ragazzo ha commesso il fatto di cui è accusato, ma anche se aveva sufficiente discernimento per capire che stava violando la legge penale. Occorre quindi conoscere la personalità del minore e il suo ambiente familiare, e per questo c'è un apposito servizio sociale che dipende dal Ministero della Giustizia. Nel processo minorile sono previste altre particolarità. Le più importanti sono il proscioglimento per irrilevanza del fatto (si applica ai fatti lievissimi), il perdono giudiziale (si può dare a chi non ha mai commesso reati), la sospensione del processo con messa alla prova (in caso di esito positivo il reato è estinto).
Le competenze penali sono affidate, per quanto riguarda le indagini preliminari, a tre giudici togati, che osservano turni settimanali per la convalida dei provvedimenti di arresto e fermo (dott.ssa Correa, con funzioni di coordinatore, dott. Capoccetti e dott.ssa Tripiccione). Gli stessi presiedono i collegi delle udienze preliminari che si tengono tutti i martedì, mercoledì e giovedì della settimana.

Le udienze dibattimentali penali si tengono tutti i lunedì e mercoledì ed il 2° e 4° venerdì del mese e sono presiedute dalla dott.ssa Spagnoletti e dal dott. Sorge.
Il tribunale per i minorenni in funzione di tribunale di sorveglianza è presieduto dal dott. De Biase e tiene udienza il 1° e 3° venerdì del mese.
Le funzioni di giudice di sorveglianza sono affidate alla dott.ssa Spagnoletti.
Il Tribunale per i minorenni in funzione di tribunale per il riesame è presieduto dal dott. De Biase e tiene udienza quando necessario, nei termini di legge.

I principi generali del codice di procedura penale minorile sono i seguenti:

1) art. 1 DPR 448/88: sancisce i principi di a) adeguatezza; b) sussidiarietà. Il sistema non è autonomo e completo ma si integra con il codice di procedura penale ordinario.
2) Garanzie difensive:
a) assistenza del difensore (artt.356 e 364 c.p.p.);
b) assistenza degli esercenti la potestà genitoriale o di altra persona idonea indicata dal minore ed ammessa dall’Autorità Giudiziaria;
c) assistenza dei Servizi Sociali: possono essere assenti solo se si ravvisa un interesse del minore ovvero per inderogabili esigenze processuali.
3) l’informazione di garanzia e tutti gli altri atti per i quali è prevista la notifica all’indagato e all’imputato, devono essere notificati anche all’esercente la potestà genitoriale;
4) obbligo di valutare la personalità del minore (condizioni e risorse personali, familiari ed ambientali) al fine di garantire il suo reinserimento sociale, attraverso i Servizi o persone che conoscono il minore o con la collaborazione di esperti, ma senza formalità. Le relazioni possono essere utilizzate anche quando al momento del processo l’imputato è diventato maggiorenne e fanno parte del fascicolo dell’Udienza preliminare.

La competenza del G.I.P.:
Il G.I.P. (Giudice delle indagini preliminari) è competente per tutti i provvedimenti diversi da quelli da assumere nel corso dell’udienza preliminare.

Decide in Camera di Consiglio, in composizione monocratica:
a) sulle richieste del P.M. di applicazione di misure cautelari (prescrizioni, permanenza a casa, collocamento in Comunità e custodia cautelare in carcere)
b) sulle richieste di incidente probatorio;
c) sulle richieste del P.M. di proroga delle indagini preliminari;
d) sulle richieste del P.M. di procedere ad accompagnamento coattivo quando si deve procedere ad interrogatori o confronti;
e) sulla richiesta del P.M. di disporre intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione;
f) sulla richiesta del P.M. di acquisizione di tabulati relativi a traffico telefonico;
g) sulle richieste di modifica e revoca di misure cautelari;
h) sulla richiesta del P.M. di Giudizio immediato;
i) sulla richiesta di convalidare l’ordine del questore in relazione alla violazione della c.d. Legge sugli Stadi.
In tutti questi casi il G.I.P. esercita la funzione di organo di controllo sulla regolarità e tempestività delle indagini preliminari.

Decide in udienza in camera di consiglio, in composizione monocratica:
a) sulla richiesta del P.M. di convalida dell’arresto, del fermo o dell’accompagnamento;
b) sull’incidente probatorio.
Il G.I.P. emette due tipi di provvedimenti:
1) interlocutori, che non concludono le indagini preliminari;
2) conclusivi della fase delle indagini preliminari: a) decreto di archiviazione; b) sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dalla legge; c) sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.
La fase delle indagini preliminari si può concludere nei seguenti modi:
a) con la richiesta di archiviazione da parte del P.M.; se non accolta si applica l’art. 409 c.p.p.;
b) con un procedimento speciale (giudizio direttissimo o giudizio immediato)
c) con una sentenza di non luogo a procedere o con un decreto che dispone il giudizio.

L’udienza preliminare.
L’udienza preliminare si svolge in Camera di consiglio. E’ questo l’unico caso previsto dal DPR 448/88 in cui Collegio giudicante è composto di tre persone:
un Giudice ordinario e due Giudici onorari, un uomo e una donna.
Il Giudice ordinario è il Presidente e non deve aver svolto alcuna delle attività sopra descritte come G.I.P.
1) Gli atti sono quelli trasmessi dal P.M., eventualmente integrati dall’attività difensiva, ma nessuno di essi, nel caso di imputato che non sia stato arrestato per il reato di cui è chiamato a rispondere, è stato assunto nel contraddittorio delle parti; conseguentemente, ai sensi dell’art. 111 Cost, l’imputato deve prestare il consenso all’uso degli atti trasmessi e deve, altresì, dichiarare se vuole o meno essere sottoposto ad interrogatorio.
2) L’interrogatorio dell’imputato, anche se maggiorenne al momento del processo, è condotto dal Presidente; anche le eventuali domande del P.M. e del difensore sono formulate dal Presidente e le risposte date direttamente a lui (art 31 c.p.p.m.).
3) Ove ritenuto necessario, può essere disposto l’accompagnamento coattivo dell’imputato, anche se divenuto maggiorenne:
Allo stesso modo se ne può disporre l’allontanamento, ma in questo caso solo se ancora minorenne.
4) Devono essere presenti al processo: a) gli esercenti la potestà genitoriale o il tutore se l’imputato è minorenne; b) il Servizio Sociale. Gli esercenti la potestà possono essere allontanati.
5) Gli avvisi, a pena di nullità, devono essere fatti, oltre che all’imputato, agli esercenti la potestà, al Servizio Sociale e alla persona offesa; in caso di assenza, gli esercenti la potestà possono essere condannati al pagamento di una pena pecuniaria.
6) La persona offesa non può costituirsi parte civile ma può presentare memorie, indicare prove e chiedere di essere sentita.
7) Il Collegio, ai sensi dell’art. 98 c.p., deve valutare l’imputabilità dell’imputato.

L’Udienza preliminare termina in uno dei seguenti modi:
1. sentenza di non doversi procedere;: assoluzione nei casi e con le formule previste dall’art. 425 c.p.p., quando si procede con giudizio abbreviato
2. sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto (art.27 c.p.p.m.) se il fatto è occasionale e di particolare tenuità; non rimane iscrizione sul certificato penale;
3. sentenza di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale (art. 169 c.p.) se la pena applicabile in concreto non supera i 2 anni e se è formulabile una prognosi positiva; resta l’iscrizione sul certificato penale fino al 21esimo anno d’età;
4. sospensione del processo e messa alla prova per la durata non superiore a tre anni per reati per i quali è previsto l’ergastolo o la pena della reclusione non inferiore a 12 anni; negli altri casi per un periodo non superiore ad un anno. La messa alla prova può essere revocata; in caso di esito positivo, il reato è estinto;
5. giudizio abbreviato; può concludersi in uno dei modi suindicati, ovvero con una condanna a pena detentiva;
6. sanzioni sostitutive (art. 30 c.p.p.m.) se in concreto è inflitta una pena non superiore a due anni; questa si applica nella forma dell’affidamento in prova al Servizio sociale per un periodo doppio a quello della pena detentiva inflitta;
7. rinvio a giudizio.
Da ultimo va segnalato che il Collegio G.U.P., ai sensi dell’art. 32 c.p.p.m. può adottare provvedimenti civili, ex art. 336 c.c., a tutela del minore, provvedimenti che devono essere confermati dal Collegio civile entro 30 giorni.

Infine vi è una competenza amministrativa che si riferisce ai minori con problemi di disadattamento e con difficoltà comportamentali. Per questi minori il tribunale può disporre misure di sostegno educativo. Molto spesso tale tipo di intervento si svolge secondo le regole processuali della competenza civile.
I procedimenti rientranti nella competenza amministrativa sono disciplinati dagli artt. 25 e 25/bis R.D.L. 20.7.1934 n. 1404 e succ. mod.

Il Tribunale per i minorenni di Roma ha una competenza territoriale che coincide con il distretto della Corte d'appello e comprende quindi tutta la regione Lazio.


UFFICI DEL TRIBUNALE
UFFICIO DI PRESIDENZA (I PIANO)
Presidente: dr.ssa Carmela Cavallo
Segreteria della Presidenza: tel 06 68893234 – fax 06 6871056
 

UFFICIO DELLA DIRIGENZA(I PIANO)
Dirigente: dr. Domenico Giuliva
tel.:06 68893283 – fax 066861349


 

SETTORE CIVILE

UFFICIO INFORMAZIONI SEZIONE CIVILE (I PIANO)
tel. 06688931

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì – Venerdì: 9:00 – 12:00

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE (PIANO TERRA)
tel. 0668893216
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
Servizio momentaneamente sospeso

Presso il Tribunale per i minorenni di Roma è istituito un servizio della Provincia di Roma dove è possibile rivolgersi per acquisire chiarimenti e/o informazioni in merito alle diverse procedure civili di competenza del Tribunale per i minorenni.


CANCELLERIA CIVILE CENTRALE (I PIANO)
tel. 06688931 – fax 0668892766
 
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì – Venerdì: 9:00 – 12:00
Sabato (solo per deposito atti): 9:00 – 12:00
 
Modulistica
1. nota d’iscrizione a ruolo
2. modulo per richiesta copie
3. elenco documenti necessari a corredo del ricorso ex art. 44 lettera a) legge 184/1983
4. elenco documenti necessari a corredo del ricorso ex art. 44 lettera b) legge 184/1983
5. elenco documenti necessari a corredo del ricorso ex art. 44 lettera d) legge 184/1983
6. facsimile della domanda per il rilascio della copia integrale dell’atto di nascita (art. 28 legge 184/1983)
7. facsimile della domanda da presentare, a cura del minore, che necessita dell’autorizzazione a contrarre matrimoni (art. 84 c.c.)

CANCELLERIA ADOZIONI (I PIANO)
tel. 06688931 – fax 0668892766
 

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì – Venerdì: 9:00 – 12:00 (orario apertura mattina)
Lunedì – Giovedì: 15:00 – 17:00 (orario apertura pomeridiano)

Procedure di adozione

L’attività d’informazione e di preparazione alle coppie di cui alla Legge 184/1983, viene effettuata dai GIL Adozioni (Gruppi integrati di Lavoro) della Regione Lazio, (all. A) cui le coppie, che intendono intraprendere un procedimento di adozione, sono invitate a rivolgersi prima di presentare al Tribunale per i minorenni le relative domande di aadozione nazionale e/o internazionale.
Ulteriori informazioni si possono ottenere dalla COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI – DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI – Via Barberini n. 38 - Roma -tel. 06/42153252, 06/42153253 - fax 06/42153249, 06/42153250, 06/42153251 – indirizzo di posta elettronica: cai.segreteria-enti@palazzochigi.it
Sito WEB della Commissione: www.commissioneadozioni.it

Questo Tribunale ritiene INDISPENSABILE, ai. sensi del]’art. 29/bis co.4 L,476/98, che le coppie disponibili all’adozione nazionale e/o internazionale seguano, presso i. competenti servizi territoriali, il percorso informativo all’adozione, anche come orientamento all’una o all’altra istanza di disponibilità.
In considerazione di ciò, dal 1°setternbre 2009, le coppie dovranno depositare presso la cancelleria adozioni di questo Tribunale, unitamente all’istanza di disponibilità all‘adozione nazionale e/o internazionale, ANCHE il relativo attestato di partecipazione al percorso rilasciato dal G.I.L. Adozioni territorialrnente competente.
Si fa altresì presente che il personale in servizio presso le cancellerie è tenuto a dare informazioni ESCLUSIVAMENTE sullo stato delle procedure pendenti. Tali informazioni potranno essere date alle parti interessate ed in ogni caso, per evidenti motivi di riservatezza, non telefonicamente. (vedi allegato)

Modulistica
1. domanda adozione nazionale
2. dichiarazione di disponibilità con richiesta di idoneità all'adozione internazionale
3. elenco documenti da allegare alla domanda di adozione nazionale e/o internazionale
4. scheda informativa da allegare alla domanda di adozione nazionale e/o internazionale
5. istanza per rinnovo domanda di adozione nazionale decaduta per termini di legge
6. domanda rinnovo per l'adozione internazionale
7. istanza da presentare al momento dell’ingresso in Italia del minore straniero
8. modulo per richiesta copie.

SETTORE PENALE
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì – Venerdì: 9:00 – 12:00
 
CANCELLERIA CORPI DI REATO (PIANO AMMEZZATO)
tel 0688931
 
CANCELLERIA G.I.P. (PIANO AMMEZZATO)
tel 0688931 - fax 066871514
Modulistica:
1. istanza di pagamento delle indennità spettanti ai testimoni
2. modulo per richiesta copie
 
CANCELLERIA UFFICIO DI SORVEGLIANZA (PIANO AMMEZZATO)
tel 0688931 fax 066833149
Modulistica:
1. istanza riabilitazione speciale
2. modulo per richiesta copie
 
CANCELLERIA DIBATTIMENTALE (PIANO AMMEZZATO)
tel 0688931 fax. 0668808676
Modulistica:
1 istanza di pagamento delle indennità spettanti ai testimoni
2 modulo per richiesta copie
 
CANCELLERIA DELL’UDIENZA PRELIMINARE (PIANO AMMEZZATO)
tel 0688931 fax 066871119
Modulistica:
1 istanza di pagamento delle indennità spettanti ai testimoni
2 modulo per richiesta copie
3 istanza di ammissione al gratuito patrocinio
 
UFFICIO SPESE ANTICIPATE DALL’ERARIO (III PIANO)
tel. 0668893261
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì – Venerdì: 9:00 – 13:00
Lunedì e Giovedì: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 17:00
 
UFFICIO RECUPERO CREDITI (III PIANO)
tel. 0668893259
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì – Venerdì: 9:00 – 13:00
Lunedì e Giovedì: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 17:00
 
UFFICIO DEL CONSEGNATARIO (PIANO AMMEZZATO)
tel. 0668893226 - 227
 
UBICAZIONE AULE DI UDIENZA
Aula di Udienza CIVILE (udienze collegiali): PIANO TERRA

Le udienze ISTRUTTORIE CIVILI si tengono, salvo diversa indicazione comunicata con biglietto di cancelleria, presso la stanza del Giudice relatore del procedimento.
Giudice stanza n. piano
Presidente 1 I
Dr.ssa Foschini 14 I
Dr.ssa Rivellese 10 I
Dr.ssa Simoncelli 10 Ammezzato
Dr.ssa Cascino 5 I
Dr.ssa Del Gado 11 III
Dr. Janniello 10 III
Dr. Sorge 6 III
Dr. Cottatellucci 5 III
 
Aula G.U.P. (Giudice per l’udienza preliminare): PIANO TERRA
Aula udienza DIBATTIMENTALE: PIANO TERRA

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
spaziatore
Consiglio Giudiziario
Ordine del Giorno
21 luglio 2010
Verbale
(archivio)

Commissione
per l'analisi dei flussi e delle pendenze presso la
Corte di Appello

Composizione
Sez.Feriale anno 2010
Corte di Appello
spaziatore
Ufficio dei Referenti Distrettuali per
l' informatica
spaziatore
Ufficio dei Referenti Distrettuali per la Formazione Decentrata
- calendario incontri -
spaziatore
Commissione per la Formazione per la Magistratura Onoraria
- calendario incontri -
spaziatore
Servizio CED per gli Avvocati
spaziatore
Ufficio esami per Avvocato
spaziatore
Pari Opportunita'
Personale Amministrativo
Conciliazione
Lavoro - Famiglia
spaziatore
Unione Europea
spaziatore
Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
spaziatore
Ufficio Unico Formazione del Personale del Distretto di Roma
spaziatore
Biblioteca della Corte di Appello di Roma
WebMaster Posta elettronica Statistiche